Il principio della ragionevole durata del processo è contemplato all’articolo 111 della Costituzione italiana e all’articolo 6 della CEDU; in essi, è imposto come un giudizio non si possa protrarsi oltre tempi determinati, pena la violazione del diritto di difesa.
Come stabilito dalla legge Pinto (89/2001), si considera ragionevole una durata massima di tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado e un anno per il giudizio di legittimità.

La legge 89/01 contempla la violazione del principio della ragionevole durata del processo, stabilendo il diritto ad un’adeguata riparazione per eventuali danni patiti.
In base a quanto contemplato all’articolo 2 della citata legge, chi ha patito un danno patrimoniale e non patrimoniale, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, ha diritto ad una equa riparazione.
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