Nell’ambito della nazionale, è possibile individuare due distinte tipologie di sfratti:
- Sfratto per finita locazione, riferito alla scadenza contrattuale;
- Sfratto per morosità, legato all’inadempimento dell’onere di corrispondere il canone alle scadenze.
Lo sfratto per finita locazione, in genere, è azionabile successivamente alla scadenza del contratto, nella condizione in cui, a seguito della disdetta, il conduttore non abbia provveduto a rilasciare l’immobile al legittimo proprietario.
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Lo sfratto per morosità è richiedibile in qualsiasi istante, prevalentemente, nella condizione in cui il conduttore si comporti da inadempiente all’obbligo del pagamento del canone concordato, oltre agli oneri accessori.
Lo sfratto per morosità è intimato ai sensi degli articoli 657 e 658 del codice di procedura civile.
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