La legittima difesa domiciliare rappresenta una causa di giustificazione prevista all’articolo 52, codice penale; tale previsione codicistica consente la difesa da un’aggressione entro le mura del proprio domicilio o del proprio luogo di lavoro, anche attraverso l’utilizzo di un’arma detenuta in maniera legale.
In tale contesto, la legge 36/19 ha provveduto ad introdurre rilevanti innovazioni alla normativa connessa alla legittima difesa, andando ad introdurre la legittima difesa domiciliare e la non punibilità connessa all’eccesso colposo in difesa in casi determinati, andando a consolidare la tutela di chi attua una difesa in casa o sul luogo di lavoro da aggressioni con violenza o minaccia, andando a delineare una presunzione di proporzionalità e, di conseguenza, fissando la non punibilità per il soggetto che agisce in condizione di grave turbamento o minorata difesa.

L’articolo 52, codice penale, prevede come: «Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone»,
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