L’associazione in partecipazione costituisce un contratto tipico regolamentato agli articoli che vanno dal 2549 al 2554 del codice civile; in pratica, una parte (associante) assegna all’altra (associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa.
L’articolo 2549 afferma: «Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro».
L’articolo 2550 contempla: «Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati».
L’articolo 2551 prevede come: «I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante».

Articolo 2552: «La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno».
Articolo 2553: «Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto».
Articolo 2554: «Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto».
L’apporto in oggetto è, in genere, di natura patrimoniale, ma può anche riguardare l’apporto di lavoro o, in tutti i casi, l’apporto misto capitale/lavoro.
Il Jobs Act, attraverso l’articolo 53, ha provveduto ad abrogare l’associazione in partecipazione con riguardo all’apporto di lavoro.
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