CHI SONO I GIUDICI ORDINARI?

da | 18 Apr, 2026 | Blog

I giudici ordinari sono magistrati con competenza generale; essi sono stati istituiti attraverso il RD 12/1941, e sono demandati a giudicare la generalità delle controversie, in ambito civile e penale.

Quindi, i giudici ordinari vengono differenziati dai giudici speciali.

 

I giudici ordinari sono:

  1. Giudice di Pace;
  2. Giudici del Tribunale (monocratico o collegiale);
  3. Giudici della Corte d’Appello;
  4. Giudici della Corte di Cassazione.

I giudici ordinari possono essere togati, ossia di carriera, e onorari, ossia nominati ma non di carriera.

Ecco il testo del RD 12/41 (Fonte: NORMATTIVA)

 

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941 , n. 12

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re Imperatore la facoltà di modificare le leggi sull’ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti l’ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È approvato l’unito testo dell’«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d’ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze.

Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.

Art. 2

Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – GRANDI – DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1941-XIX Atti del Governo, registro 429, foglio 151. – MANCINI

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I.

Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1.

Dei giudici.

La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

  1. a) dal giudice di pace;
  2. b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)); ((110a))
  3. c) dal tribunale ordinario;
  4. d) dalla corte di appello;
  5. e) dalla Corte di cassazione;
  6. f) dal tribunale per i minorenni;
  7. g) dal magistrato di sorveglianza;
  8. h) dal tribunale di sorveglianza; (106a)

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che la disposizione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 maggio 1995.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Art. 2.

(Del pubblico ministero).

Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero.(109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 3.

Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.

Ogni corte, tribunale ordinario ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

L’uffico di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.(89)(109) ((110a))

Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’articolo 28.(109)((110a))

Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

AGGIORNAMENTO (89)

Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251, nel modificare l’art. 5, comma 1 della L. 1 febbraio 1989, n. 30, ha conseguentemente disposto che “le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l’ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni”.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 4.

Ordine giudiziario.

L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. (109)((110a))

Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.(109)((110a))

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 5.

Organici; sedi giudiziarie.

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

Art. 6.

Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati.

I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l’osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7.

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7-bis.

(Tabelle degli uffici giudicanti).

  1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’articolo 47-bis, secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non

sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. (109) (110a)

1-      bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l’organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell’accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell’ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.

  1. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111.

2.1.   Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell’ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l’assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.

2.2.   I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.

2.3.   I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell’ufficio, ma devono in ogni caso contenere:

  1. a) l’analisi dello stato dei servizi, dell’andamento dei flussi e delle pendenze;
  2. b) l’analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
  3. c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  4. d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;
  5. e) l’individuazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria;
  6. f) la relazione sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione;
  7. g) l’analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;
  8. h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell’ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l’informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;
  9. i) l’indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.

2.4.   I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all’analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

2.5.   Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell’ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l’inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo

parere entro i successivi novanta giorni. ((173))

2-      bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.(117)

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, totalmente al relativo procedimento, sino al compimento dell’attività medesima.

2-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2

2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all’organico complessivo dell’ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell’ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che

sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44.

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale. (170)

3 -ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3 -quater. L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
  2. b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
  3. c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari; (170)
  4. d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l’erario.

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o

competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

AGGIORNAMENTO (117)

La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l’art. 57, comma 2) che “La disposizione di cui al comma 2-bis dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dai commi del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell’udienza

preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

AGGIORNAMENTO (170)

La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

AGGIORNAMENTO (170)

La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l’art. 4, comma 4-ter) che “I termini previsti dall’articolo 7-bis, comma 2.5, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l’approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonché i termini previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l’approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni”.

Art. 7-ter.

(Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti).

  1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare ((e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere,

anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all’articolo 7-bis, comma 3-bis)). Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. (109)(110a) ((170))

  1. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

2-bis. Il dirigente dell’ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell’ufficio e assicuri costantemente l’equità tra tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

AGGIORNAMENTO (170)

La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 9. Giuramento.

I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro

di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».

Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell’ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Art. 10.

Termine per l’assunzione delle funzioni.

I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.

Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.

Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro. (59) ((165))

Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in

missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

AGGIORNAMENTO (59)

La L. 4 gennaio 1963, n. 1, ha disposto (con l’art. 34, comma 1) che “Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell’articolo 10 dell’Ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei”.

AGGIORNAMENTO (165)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nel modificare l’art. 34 della L. 4 gennaio 1963, n. 1, ha conseguentemente disposto (con l’art. 11, comma 4) che “Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all’articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all’articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno”.

Art. 10-bis.

(Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi).

Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza. ((165))

Si applicano le disposizioni dell’articolo 10. (154)

AGGIORNAMENTO (154)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l’art. 21, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

AGGIORNAMENTO (165)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l’art. 11, comma 4) che “Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all’articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all’articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno”.

Art. 11.

(( (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni).)) ((Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall’articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall’impiego.

Il magistrato decaduto dall’impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall’articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.)) ((136))

AGGIORNAMENTO (136)

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l’art. 32, comma 1) che la presente modifica è efficacie a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 12.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))

Art. 13.

Esenzione da uffici e servizi pubblici.

I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 14.

Potestà di polizia dei giudici.

Ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 15.

Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.

I magistrati del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere

direttamente l’intervento della forza armata.

CAPO II.

Delle incompatibilità.

Art. 16.

Incompatibilità di funzioni.

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

((Salvo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l’Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063)).

AGGIORNAMENTO (55a)

Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l’art. 64, comma 1) che “L’autorizzazione prevista nell’art. 16, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario è concessa dal Consiglio superiore, che ne

informa il Ministro”.

Art. 17.

Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore.

I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

Art. 18.

(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense).

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

((La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:))

  1. a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all’ufficio di

appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attività da parte

dei medesimi soggetti;

  1. b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
  2. c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
  3. d) funzione specialistica dell’ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un’unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un’unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l’affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell’articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

(136)

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

AGGIORNAMENTO (136)

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l’art. 32, comma 1) che la presente modifica è efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19.

(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede).

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

((La ricorrenza dell’incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non

comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L’esito del procedimento di accertamento dell’esclusione, in concreto, della ricorrenza dell’incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati)).

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell’ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma,

per quanto compatibili. (136)

AGGIORNAMENTO (55a)

Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l’art. 65, comma 1) che “La valutazione prevista nell’art. 19, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore”.

AGGIORNAMENTO (136)

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l’art. 32, comma 1) che la presente modifica è efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO SECONDO DEI GIUDICI

CAPO I.

Del giudice conciliatore.

((CAPO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374))

Ordinamento giudiziario-art. 20

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 21

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 22

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374(99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 23

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 24

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99) ((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 25

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 26

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 27

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 28

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 29

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) originariamente l’abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l’art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che l’abrogazione

del presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

CAPO II.

Del pretore.

((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

Ordinamento giudiziario-art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Ordinamento giudiziario-art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

CAPO III.

((Dei tribunali)).

SEZIONE I. ((Del tribunale ordinario)).

Art. 42.

Sede del ((tribunale ordinario)).

Il ((tribunale ordinario)) ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 42-bis.

(Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario).

Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Ordinamento giudiziario-art. 42 ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 42 quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 42 quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 42 sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 42 septies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 43.

(Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). Il tribunale ordinario:

  1. a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
  2. b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
  3. c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149)); ((169)) ((173))
  4. d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite. (109)(110a)

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione della presente lettera dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2025.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione della presente lettera dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2026.

Ordinamento giudiziario-art. 43 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 44.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

Art. 45.

Giudice di sorveglianza.

Nella sede del ((tribunale ordinario)), e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del

((tribunale ordinario)).

L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

Art. 46.

(Costituzione delle sezioni).

Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preli-minare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. (109)(110a)

((I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 47.

(Attribuzioni del presidente del tribunale).

Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 47-bis.

(Direzione delle sezioni).

Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis. (109) ((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 47-ter.

(Istituzione dei posti di presidente di sezione).

((Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l’osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

  1. a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
  2. b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1)      sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2)      sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3)      sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.))

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24

novembre 1989, n. 380. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 47-quater.

(Attribuzioni del presidente di sezione).

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in

particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 47-quinquies.

(Presidenza dei collegi).

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.(109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 48.

(Composizione dell’organo giudicante).

In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge,

in composizione collegiale.

Sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

((SEZIONE Ibis Delle sezioni distaccate di tribunale))

Ordinamento giudiziario-art. 48 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Ordinamento giudiziario-art. 48 ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Ordinamento giudiziario-art. 48 quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Ordinamento giudiziario-art. 48 quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Ordinamento giudiziario-art. 48 sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

SEZIONE II. Del tribunale per i minorenni.

Art. 49.

(Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali.

La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

(162) (169) ((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai

procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 50.

(Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.

Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis.

Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a

quelle di svolgimento delle funzioni.

Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

(162) (169)((173))

AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha disposto (con l’art. 1, vomma 2-bis) che “Il secondo comma dell’articolo 50 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma”.

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 50.1

(Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:

  1. a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
  2. b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
  3. c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
  4. d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

(162) (169)((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 50.2

(Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l’ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall’articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.

(162) (169)((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 50.3

(Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali).

La sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l’incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.

Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all’articolo 47-quater e in particolare cura e dà impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all’interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l’uso degli strumenti telematici.

I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell’attività di direzione dell’ufficio.

(162) (169) ((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 50.4

(Composizione dell’organo giudicante).

La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.

La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in

composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

(162) (169) ((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 50.5

(Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4

maggio 1983, n. 184, e dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze e i minori, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare. (171)

Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

(162) (169) ((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (171)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 50-bis.

(Giudice per le indagini preliminari).

  1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o più

magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari.

L’organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano. (162) (169)((173))

  1. Nell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione. (162) (169) ((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 51.

Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

(162) (169) ((173))

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale ordinario per i minorenni. (162) (169) ((173))

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149. (169) (173)

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera f)) che “al primo comma, le parole «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2025 e che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2026 e che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

CAPO IV.

Della corte di appello.

SEZIONE I. Disposizioni generali.

Art. 52.

Sede della corte di appello.

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 53.

(Funzioni e attribuzioni della corte di appello).

  1. La corte di appello:
  2. a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali

in materia civile e penale; (109)((110a))

  1. b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 54.

Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.

Si osserva per le corti di appello il disposto dell’articolo 46, in quanto applicabile.

Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche. (109)(110a) (162) (169) ((173))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 55.

Magistrati della corte di appello.

Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.

Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 56.

(( (Costituzione del collegio giudicante).)) ((La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti)).

Art. 57.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

Art. 58.

Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie (162) (169) ((173))

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite. (162) (169) ((173))

La sezione giudica con l’intervento di due consiglieri onorari esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione. (162) (169) ((173))

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149. (169) (173)

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (162) (169) ((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2025 e che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2026 e che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 59.

Sezioni distaccate di corte d’appello.

Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.

Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.

SEZIONE II. Della corte di assise.

Art. 60.

Sedi di corte di assise.

In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.

Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento.

Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.

Le altre norme riflettenti l’ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

Art. 61.

Costituzione della corte di assise. La corte di assise è composta:

  1. a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
  1. b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di ((tribunale ordinario));
  1. c) da cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

Art. 62.

Grado onorario degli assessori.

Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell’ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

SEZIONE III. Della magistratura del lavoro.

Art. 63.

Costituzione della magistratura del lavoro.

Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.

La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

SEZIONE IV. Del tribunale regionale

delle acque pubbliche.

Art. 64.

Costituzione del ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche.

Il ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.

Il ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.

Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La sezione di corte di appello funzionante come ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell’art. 9.

CAPO V.

Della corte suprema di cassazione.

Art. 65.

Attribuzioni della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell’Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

Art. 66.

Composizione della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.

((La composizione delle sezioni è stabilita ai sensi dell’articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione)).

Art. 67.

Costituzione del collegio giudicante.

((La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti)).

Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Art. 67-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))

Art. 68.

Ufficio del massimario e del ruolo.

Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d’appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del

ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’articolo 210 del presente ordinamento.

Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.

TITOLO TERZO

DEL PUBBLICO MINISTERO CAPO I.

Della costituzione del pubblico ministero.

Art. 69.

Funzioni del pubblico ministero.

((Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce)).

Art. 70.

(Costituzione del pubblico ministero).

  1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di

cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. (109)(110a) (162) (169) ((173))

  1. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’articolo 59.
  1. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.
  1. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
  1. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio.
  1. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. (98)

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

AGGIORNAMENTO (98)

Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che le presente modifica ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall’articolo 15, comma 2.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Art. 70-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 70-ter.

(Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

(162) (169) ((173))

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l’art.

49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data”.

Ordinamento giudiziario-art. 71

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 71 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 72

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

CAPO II.

Delle attribuzioni del pubblico ministero.

Art. 73.

Attribuzioni generali del pubblico ministero.

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;

fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 74.

Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale. Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo. (109)((110a))

Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.

Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d’assise.

La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d’appello.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2

giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 75.

Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa.

Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 76.

(Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).

  1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
  2. a) in tutte le udienze penali;
  3. b) in tutte le udienze civili. (162) ((163))

1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge. (162) ((163))

  1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.

AGGIORNAMENTO (162)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

AGGIORNAMENTO (163)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Art. 76-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 76-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 77.

Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.

Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

Art. 78.

Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.

Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

Art. 79.

Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.

Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

Art. 80.

Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali.

Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.

Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può

assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.

Art. 81.

Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento.

Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Art. 82.

Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.

Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re

Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell’assemblea generale per le relative deliberazioni.

Art. 83.

(( (Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero).)) ((1. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria)).

Art. 84.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

TITOLO QUARTO

DELL’ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI.

CAPO I

Dell’anno giudiziario.

Art. 85.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 AGOSTO 1943, N. 732, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178))

Art. 86.

(( (Relazioni sull’amministrazione della giustizia).)) ((1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell’avvocatura)).

AGGIORNAMENTO (55a)

Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l’art. 41, comma 1) che “Le relazioni previste nell’art. 86 dell’ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore”.

Art. 87.

Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore.

Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla Maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia nel Regno, nell’Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.

Art. 88.

Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell’assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia.

((55a))

AGGIORNAMENTO (55a)

Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l’art. 41, comma 2) che “La facoltà prevista nell’art. 88 dell’ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore”.

Art. 89.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 2005, N. 150))

Art. 90.

Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario.

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro. (109) ((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 25, comma 1) che “Nel secondo comma dell’articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo è soppresso”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 91.

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

Art. 92.

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari,((ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai

procedimenti)) per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

CAPO II.

Delle assemblee generali.

Art. 93.

Oggetto delle assemblee generali.

La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale: 1° per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;

2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.

3° per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano l’intero organo giudiziario.

Il procuratore generale del Re Imperatore può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l’intervento del procuratore generale.

Art. 94.

Convocazione delle assemblee generali.

Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

Art. 95.

Costituzione delle assemblee generali.

L’assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.

Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.

L’assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

Art. 96.

Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.

Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.

Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all’ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

CAPO III.

Delle supplenze e delle applicazioni.

SEZIONE I. Delle supplenze.

Art. 97.

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.

È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

((I provvedimenti di supplenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti)).

Art. 98.

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell’articolo precedente, ((e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari)), e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del ((tribunale ordinario)).(75)

AGGIORNAMENTO (75)

La L. 9 marzo 1971, n. 35, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni contenute nell’articolo

1       del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell’articolo 98 dell’Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali”.

Art. 99.

Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore.

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del ((tribunale ordinario)) può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.

Se la mancanza o l’impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l’incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

Art. 100.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 101.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Art. 102.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Ordinamento giudiziario-art. 103

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Art. 104.

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione.

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici. ((140))

AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l’art. 16-ter, comma 1) che “In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ordinamento giudiziario-art. 105

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3.”.

Art. 106.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 107.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 108.

Supplenza dei magistrati della corte di appello.

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più

anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell’art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.

((140))

AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l’art. 16-ter, comma 1) che “In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 109.

Supplenza di magistrati del pubblico ministero. In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale del Re Imperatore, regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore del Re Imperatore, regge l’ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.

(135)((140))

AGGIORNAMENTO (135)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, ha disposto (con l’art. 7, comma 2) che “All’articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, dopo le parole: “del procuratore della Repubblica”, sono aggiunte le seguenti parole: “ove non sia stato nominato un vicario”.”

Ha inoltre disposto (con l’art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l’art. 16-ter, comma 1) che “In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

SEZIONE II Delle applicazioni.

Art. 110.

(Applicazione dei magistrati).

  1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all’articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d’appello. (109) (110a)
  1. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
  1. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale si riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L’applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l’applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d’urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

  1. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
  1. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. (156)
  1. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.
  1. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

(166) ((173))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa

efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

AGGIORNAMENTO (156)

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l’art. 11, comma 2) che “In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l’applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi”.

AGGIORNAMENTO (166)

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 ha disposto (con l’art. 23-bis, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all’individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie

rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un’applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2”.

Art. 110-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 110-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 111.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 112.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 113.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58 ((85))

AGGIORNAMENTO (85)

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “L’articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

“Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all’articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell’ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti.

Copia del decreto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura”.”

Art. 114.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 115.

((Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.)) ((1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all’ articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

  1. L’esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
  1. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un’anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
  1. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo)).

Art. 116.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GENNAIO 2006, N. 24))

Art. 117.

(Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte)

  1. I posti di magistrati ((…)) di tribunale destinati alla Corte di cassazione ((…)) sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

TITOLO QUINTO

DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI CAPO I.

Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.

Art. 118.

Gradi nella magistratura.

I gradi nella magistratura sono: 1° uditore giudiziario;

2° aggiunto giudiziario;

3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;

4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore; 5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;

6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello – presidente di sezione della corte suprema di cassazione – avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;

7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione; 8° primo presidente della corte suprema di cassazione.

I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

Art. 119.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 120.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

CAPO II.

Dell’ammissione in magistratura e dell’uditorato.

Art. 121.

Ammissione a funzioni giudiziarie.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 122.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48)) ((123))

AGGIORNAMENTO (123)

La L. 13 febbraio 2001, n. 48, ha disposto (con l’art. 22, comma 1) che l’abrogazione del presente articolo diventa efficace in seguito all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

Art. 123.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 123-bis.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 123-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 123-quater.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 123-quinquies.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 124.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125-quater.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125-quinquies.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 127.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 128.

Destinazione degli uditori – Assimilazione gerarchica. Trattamento economico.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

Art. 129.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26))

Art. 129-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26))

Art. 129-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 130.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

CAPO III.

Delle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 131.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 132.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 133.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 134.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 135.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 136.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 137.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

Art. 138.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

CAPO IV.

Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore.

Art. 139.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

Art. 140.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 141.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 142.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 143.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 144.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

CAPO V.

Delle promozioni in corte di appello.

Art. 145.

Sistema delle promozioni.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

AGGIORNAMENTO (32)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1370, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che il concorso per esame e per titoli di cui al presente articolo è soppresso, ed i posti ad esso attribuiti sono devoluti al concorso per titoli.

Art. 146.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)).

Art. 147.

Attribuzione dei posti in eccedenza.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

Art. 148.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 149.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 150.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 151.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 152.

Concorso per titoli: requisiti per l’ammissione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

Art. 153.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 154.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 155.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 156.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 157.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 158.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 159.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 160.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 161.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 162.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 163.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 164.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 165.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 166.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 167.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 168.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 169.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 170.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 171.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 172.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 173.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 174.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

CAPO VI.

Delle promozioni al grado di primo pretore

Art. 175.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

CAPO VII.

Delle promozioni in corte di cassazione

Art. 176.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 177.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)).

Art. 178.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)).

Art. 179.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 180.

Ammissione dei concorrenti.

I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.

I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

Per i magistrati residenti all’estero, e per quelli residenti nell’Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell’ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

Art. 181.

Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore.

Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del coniglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell’aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l’aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.

Art. 182.

Commissione giudicatrice del concorso per titoli.

Il concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal più anziano di essi.

Per la validita delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza dì cinque componenti. La Commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

Art. 183.

Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti.

Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l’ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.

La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell’esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.

Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.

Consegue l’idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.

Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all’articolo 148.

La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

(14) ((15))

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, è temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall’art. 183 dell’Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12”.

AGGIORNAMENTO (15)

Il Il D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 52, nel modificare l’art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 1) che “L’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, si applica, fino a nuova disposizione, anche

ai concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati successivi a quelli in detto articolo previsti”.

Art. 184.

Scrutinio a turno di anzianità.

Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.

Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e (( magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero)) della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che ((comprende)) non più di 75 magistrati. L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.

Si applica il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 179.

Art. 185.

Norme applicabili allo scrutinio.

Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l’osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di ((tribunale ordinario)) e di procuratore del Re Imperatore.

Art. 186.

Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio.

La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori ((…)), deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’artigolo 167 e nel primo comma dell’art.

170.

Art. 187.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

CAPO VIII.

Degli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione.

Art. 188.

Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati.

((Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura)).

Art. 189.

Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.

Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

CAPO IX.

Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti.

Art. 190.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 191.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 192.

Assegnazione delle sedi per tramutamento.

L’assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L’annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’annuncio di questa nel bollettino ufficiale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N.

181)).

All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande.

La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali, quelli indicati nell’articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

Art. 193.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 194.

(Tramutamenti successivi).

  1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni , ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni ((, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,)) prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. (142) (154) (155)

((Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni)).

AGGIORNAMENTO (103)

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356, ha disposto (con l’art. 21-quater, comma 3) che “Il termine di quattro anni previsto dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia”.

AGGIORNAMENTO (142)

Il D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181, ha disposto (con l’art. 1, comma 4) che “Il termine previsto dall’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2”.

AGGIORNAMENTO (154)

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l’art. 3, comma 1-bis) che le presenti modifiche, concernenti la modifica del termine, non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all’esito del tirocinio che hanno assunto l’effettivo possesso dell’ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Le medesime modifiche non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

AGGIORNAMENTO (155)

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 3, commi 1-bis e 1-ter) che le modifiche disposte dal D.L. 168/2016, concernenti la modifica del termine, “non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all’articolo 194, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l’assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell’anno 2017″.

Art. 195.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 GIUGNO 2022, N. 71))

CAPO X.

Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 196.

Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia.

I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l’esercizio delle predette funzioni.

Art. 197.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 198.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 199.

Servizio dei magistrati addetti al Ministero.

Le norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell’articolo seguente.

Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 200.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

CAPO XI.

Dell’anzianità e delle aspettative.

Art. 201.

Computo dell’anzianità.

L’anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l’anzianità è determinata dall’ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

L’anzianità degli uditori è determinata dall’ordine della graduatoria a norma dell’articolo 127.

Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.

Art. 202.

Sospensione ed interruzione del servizio.

Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all’anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)).

Nel caso di sospensione dall’ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell’eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

Art. 203.

Aspettative.

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l’aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

CAPO XII.

Degli stipendi e degli assegni.

Art. 204.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 205.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 206.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 207.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 208.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Art. 209.

(Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario).

Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario.

Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

Art. 209-bis.

(Determinazione della sede ordinaria di servizio).

Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall’articolo 7-bis. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.

254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40,

commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

CAPO XIII.

Disposizioni speciali.

Art. 210.

Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.

Salvo quanto è disposto nell’articolo 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei.

Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l’espletamento dell’incarico loro affidato, e compatibilmente con l’incarico stesso.

Al cessare dell’incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.

(11)(58) ((107))

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 86, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il magistrato

incaricato delle funzioni di capo della Polizia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura oltre il limite previsto dall’art. 210 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12″.

AGGIORNAMENTO (58)

La L. 12 agosto 1962, n. 1311, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell’articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque”.

AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto

(con l’art. 1, comma 6) che “La disposizione dell’articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura”.

Art. 211.

Divieto di riammissione in magistratura.

Il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.

((La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali)).

TITOLO SESTO

DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 212.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 213.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 214.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 215.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 216.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

TITOLO SETTIMO

DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 217.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 218.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 219.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 220.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 221.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 222.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 223.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 224.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 225.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 226.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 227.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

TITOLO OTTAVO

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 228

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 229

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 230

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 231

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 232

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 233

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 234

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 235

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 236

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 237

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 238

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 239

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 240

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 241

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 242

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 243

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 244

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 245

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 246

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 247

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 248

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 249

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 250

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 251.

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511 ((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ha disposto (con l’art. 18, comma 5) che “I decreti, previsti dall’art. 251 dell’ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi a procedimenti nel quali la Corte disciplinare provvede secondo le norme dell’ordinamento stesso, possono essere emanati anche dopo l’entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511, non menzionati nel precedente comma”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 19, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 7 luglio 1946.

Ordinamento giudiziario-art. 252

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 253

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 254

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

TITOLO NONO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 255.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 256.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352)) ((19))

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell’ Ordinamento medesimo.

Art. 257.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352)) ((19))

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell’ Ordinamento medesimo.

Art. 258.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 259.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 260.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 261.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352)) ((19))

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell’ Ordinamento medesimo.

Art. 262.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 263.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 264.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 265.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 266.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 267.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 268.

Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.

I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l’anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

Art. 269.

Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori.

Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.

Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.

Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Art. 270.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 271.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 272.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 273.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 274.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 275.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

TITOLO DECIMO DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 276.

Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l’esecuzione dell’ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti. ((102))

AGGIORNAMENTO (102)

La Corte Costituzionale 4-22 giugno 1992, n. 289 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1992, n. 27) ha dichiarato l’illegittimita “costituzionale del combinato disposto formato dall’art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall’art. 276 del

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l’applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare”.

Art. 277.

Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.

Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle

finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI

Il Ministro per le finanze DI REVEL

Tabella A.

SEDI DEI TRIBUNALI DELLA REPUBBLICA E LORO SEZIONI DISTACCATE

CORTE DI APPELLO DI ANCONA TRIBUNALE DI ANCONA

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo,

Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d’Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra dè Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta

TRIBUNALE DI FERMO

Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell’Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio

TRIBUNALE DI MACERATA

Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche,

Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso

TRIBUNALE DI PESARO

Barchi, Cartoceto, Fano, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Lizzola, Serra Sant’Abbondio, Serrungarina, Tavullia

TRIBUNALE DI URBINO

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Montecopiolo, Montefelcino, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant’Angelo in Vado, Sant’Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino

CORTE DI APPELLO DI BARI TRIBUNALE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci,

Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano

TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA TRIBUNALE DI BOLOGNA

Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d’Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice,

Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa

TRIBUNALE DI FERRARA

Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant’Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera

TRIBUNALE DI FORLÌ

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

TRIBUNALE DI MODENA

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul

Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca

TRIBUNALE DI PARMA

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi, Zibello

TRIBUNALE DI PIACENZA

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino

TRIBUNALE DI RAVENNA

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo né Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell’Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo

TRIBUNALE DI RIMINI

Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio

CORTE DI APPELLO DI BOLZANO/BOZEN TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all’Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern, Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnöß, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers,

Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Lüsen, Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Mölten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/WelsbergTaisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch, Predoi/Prettau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Mühlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St.

Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San

Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Mühlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Tubre/Taufers im Münstertal, Ultimo/Ulten, Vadena/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturno/Feldthurns, Verano/Vöran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA TRIBUNALE DI BERGAMO

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d’Adda, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto,

Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d’Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d’Adda, Calvenzano, Camerata Cornello, Canonica d’Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d’Adda, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant’Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d’Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d’Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d’Adda, Moio dè Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota d’Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant’Omobono Terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d’Isola, Torre Boldone, Torre dè Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d’Adda, Villa d’Almè, Villa di Serio, Villa d’Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno

TRIBUNALE DI BRESCIA

Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d’Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d’Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell’Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d’Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d’Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone

TRIBUNALE DI CREMONA

Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Cà d’Andrea, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella dè Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia dè Botti, Corte dè Cortesi con Cignone, Corte dè Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d’Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre dè Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d’Adda, Robecco d’Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d’Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino d’Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Torre dè Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido

TRIBUNALE DI MANTOVA

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Canneto sull’Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d’Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall’Argine, Schivenoglia,

Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI TRIBUNALE DI CAGLIARI

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant’Andrea Frius, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa

TRIBUNALE DI LANUSEI

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili

TRIBUNALE DI ORISTANO

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvì, Bidonì, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba

TRIBUNALE DI ENNA

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa

TRIBUNALE DI GELA

Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo

TRIBUNALE DI ISERNIA

Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sant’Agapito, Sant’Angelo del Pesco, Sant’Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro

TRIBUNALE DI LARINO

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino,

Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant’Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi

CORTE DI APPELLO DI CATANIA TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini

TRIBUNALE DI CATANIA

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Cesarò, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant’Agata li Battiati, Sant’Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea

TRIBUNALE DI RAGUSA

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all’Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Papasidero, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d’Epiro, Sant’Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana

TRIBUNALE DI CATANZARO

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise

TRIBUNALE DI COSENZA

Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santa Caterina Albanese, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano

TRIBUNALE DI CROTONE

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d’Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli

TRIBUNALE DI PAOLA

Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia,

Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d’Aiello, Tortora, Verbicaro

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, San Nicola da Crissa, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TRIBUNALE DI AREZZO

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini TRIBUNALE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d’Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago,

Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci

TRIBUNALE DI GROSSETO

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano

TRIBUNALE DI LIVORNO

Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto (164) (172)

TRIBUNALE DI LUCCA

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina

TRIBUNALE DI PISA

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di

Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d’Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra

TRIBUNALE DI PISTOIA

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano

TRIBUNALE DI PRATO

Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio TRIBUNALE DI SIENA

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda

CORTE DI APPELLO DI GENOVA TRIBUNALE DI GENOVA

Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone,

Carasco, Carro, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d’Aveto, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Varese Ligure, Vobbia, Zoagli

TRIBUNALE DI IMPERIA

Airole, Apricale, Aquila d’Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d’Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago

TRIBUNALE DI MASSA

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi,

Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri TRIBUNALE DI SAVONA

Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d’Albenga, Zuccarello

CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA TRIBUNALE DI CHIETI

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di

Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna TRIBUNALE DI L’AQUILA

Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L’Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano dè Marsi, Massa d’Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio né Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito

TRIBUNALE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera

TRIBUNALE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d’Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia

CORTE DI APPELLO DI LECCE TRIBUNALE DI BRINDISI

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli

TRIBUNALE DI LECCE

Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano dè Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica,

Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi (164) (172)

TRIBUNALE DI MESSINA

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena

TRIBUNALE DI PATTI

Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d’Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria

CORTE DI APPELLO DI MILANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Albizzate, Arconate, Arsago Seprio, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Jerago con Orago, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Mornago, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Vergiate, Villa Cortese, Vizzola Ticino

TRIBUNALE DI COMO

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d’Intelvi, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d’Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d’Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d’Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio

Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio

TRIBUNALE DI LECCO

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d’Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre dè Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò

TRIBUNALE DI LODI

Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d’Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d’Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta,

Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico

TRIBUNALE DI MILANO

Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cambiago, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassina dè Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inveruno, Inzago, Lainate, Limbiate, Liscate, Magenta, Marcallo con Casone, Masate, Melzo, Mesero, Milano, Nerviano, Novate Milanese, Opera, Ossona, Pantigliate, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Settala, Settimo Milanese, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vignate, Vittuone

TRIBUNALE DI MONZA

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone

TRIBUNALE DI PAVIA

Abbiategrasso, Alagna, Albairate, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida dè Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano, Calvignasco, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casarile, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Cisliano, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa dè Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Morimondo, Mornico Losana, Mortara, Motta Visconti, Nicorvo, Noviglio, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Ozzero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra dè Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Robecco sul Naviglio, Rocca dè Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rosate, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro dè Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d’Arese, Torre dè Negri, Torre d’Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene,

Valverde, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vermezzo, Vernate, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zelo Surrigone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zibido San Giacomo, Zinasco

TRIBUNALE DI SONDRIO

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

TRIBUNALE DI VARESE

Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate-Olona, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino

Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, TravedonaMonate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI TRIBUNALE DI AVELLINO

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduni, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta,

Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant’Agata dè Goti, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo all’Esca, Sant’Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli

TRIBUNALE DI NAPOLI

Anacapri, Bacoli, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana

(160) (172)

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in AVERSA

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Antimo, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca

TRIBUNALE DI NOLA

Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di

Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant’Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Siculiana

TRIBUNALE DI MARSALA

Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita TRIBUNALE DI PALERMO

Altofonte, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini, Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate

TRIBUNALE DI SCIACCA

Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Gibellina, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo,

Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati

TRIBUNALE DI TRAPANI

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Città della Pieve, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica

(159)

TRIBUNALE DI SPOLETO

Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina

TRIBUNALE DI TERNI

Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni (159)

CORTE DI APPELLO DI POTENZA TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Calvera, Carbone, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello, Roccanova, Rotonda, Sala Consilina, Salvitelle, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d’Agri, San Paolo Albanese, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Severino Lucano, Santa Marina, Sant’Arcangelo, Sant’Arsenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise, Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca, Tortorella, Trecchina, Vibonati, Viggianello

TRIBUNALE DI MATERA

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni

TRIBUNALE DI POTENZA

Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA TRIBUNALE DI LOCRI

Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo

TRIBUNALE DI PALMI

Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Africo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni

CORTE DI APPELLO DI ROMA TRIBUNALE DI CASSINO

Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Galluccio, Isola del Liri, Itri, Mignano Monte Lungo, Minturno, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Presenzano, Rocca d’Arce, Rocca d’Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Apollinare, Sant’Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano

TRIBUNALE DI FROSINONE

Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San

Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano

TRIBUNALE DI LATINA

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina

TRIBUNALE DI RIETI

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant’Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nazzano, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino

TRIBUNALE DI ROMA

Roma

TRIBUNALE DI TIVOLI

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespolo, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant’Angelo Romano, Sant’Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano

CORTE DI APPELLO DI SALERNO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava dè Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano

TRIBUNALE DI SALERNO

Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant’Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia,

Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania CORTE DI APPELLO DI SASSARI TRIBUNALE DI NUORO

Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtellì, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè

TRIBUNALE DI SASSARI

Alà dei Sardi, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba

CORTE DI APPELLO DI TARANTO TRIBUNALE DI TARANTO

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella

CORTE DI APPELLO DI TORINO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Bruno, Bubbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Molina, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue, Cessole, Cortiglione, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fontanile, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant’Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Mombaldone, Mombaruzzo, Momperone, Monastero Bormida, Mongiardino Ligure, Monleale, Montabone, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, Sale, San Cristoforo, San Giorgio

Scarampi, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio

TRIBUNALE DI AOSTA

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-SaintMartin, Pre-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve

TRIBUNALE DI ASTI

Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre, Albugnano, Antignano, Aramengo, Arguello, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo, Berzano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera d’Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli, Cantarana, Capriglio, Carmagnola, Casorzo, Cassinasco, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba, Cerreto d’Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro, Cervere, Cherasco, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cissone, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Corneliano d’Alba, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cossombrato, Costigliole

d’Asti, Cravanzana, Cunico, Diano d’Alba, Dusino San Michele, Feisoglio, Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane Cavour, Guarene, Isola d’Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice, Loazzolo, Magliano Alfieri, Mango, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Monforte d’Alba, Mongardino, Montà, Montafia, Montaldo Roero, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montelupo Albese, Montemagno, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piea, Pino d’Asti, Piobesi d’Alba, Piovà Massaia, Pocapaglia, Poirino, Portacomaro, Pralormo, Priocca, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Belbo, Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scurzolengo, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Settime, Sinio, Soglio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Valfenera, Verduno, Vezza d’Alba, Viale, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villa San Secondo, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio

TRIBUNALE DI BIELLA

Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia

TRIBUNALE DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piozzo, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca dè Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfront, Sant’Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Somano, Stroppo, Tarantasca, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco

TRIBUNALE DI IVREA

Agliè, Ala di Stura, Albiano d’Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d’Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo,

Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgné, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano

TRIBUNALE DI NOVARA

Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d’Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago,

Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio

TRIBUNALE DI TORINO

Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d’Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro,

Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna

TRIBUNALE DI VERCELLI

Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alfiano Natta, Alice Castello, Altavilla Monferrato, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Balzola, Bianzè, Boccioleto, Borgo d’Ale, Borgo San Martino, Borgo Vercelli, Borgosesia, Bozzole, Breia, Buronzo, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casale Monferrato, Casanova Elvo, Castelletto Merli, Cella Monte, Cellio, Cereseto, Cerrina Monferrato, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coniolo, Conzano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crova, Cuccaro Monferrato, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Gattinara, Ghislarengo, Giarole, Gifflenga, Grazzano Badoglio, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mirabello Monferrato, Mollia, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Moncrivello, Morano sul Po, Motta dè Conti, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olcenengo, Oldenico, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Penango, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rosignano Monferrato, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sala Monferrato, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, San Giorgio Monferrato, Santhià, Scopa, Scopello, Serralunga di Crea, Serravalle Sesia, Solonghello, Sostegno, Stroppiana, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Valmacca, Varallo, Vercelli, Vignale Monferrato, Villa del Bosco, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villarboit, Villata, Vocca

CORTE DI APPELLO DI TRENTO TRIBUNALE DI ROVERETO

Ala, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, RonzoChienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano

TRIBUNALE DI TRENTO

Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Piné, Bedollo, Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone Terme, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Comano Terme, Commezzadura, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiavè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffre-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all’Adige, Sant’Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas,

Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclo

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE TRIBUNALE DI GORIZIA

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

TRIBUNALE DI PORDENONE

Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Stino di Livenza, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d’Asio, Vivaro, Zoppola

TRIBUNALE DI TRIESTE

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste

TRIBUNALE DI UDINE

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d’Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d’Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA TRIBUNALE DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d’Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d’Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d’Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle

Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d’Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d’Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore

TRIBUNALE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero

TRIBUNALE DI ROVIGO

Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello,

Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d’Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d’Adige, Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vò

TRIBUNALE DI TREVISO

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogné, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco

TRIBUNALE DI VENEZIA

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo

TRIBUNALE DI VERONA

Affi, Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

TRIBUNALE DI VICENZA

Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino,

Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Poj ana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d’Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zané, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

(153) ((173))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 296 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “A decorrere dal 1° ottobre 1944 è istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Città della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12”.

Si riporta, di seguito, la menzionata variazione alla Tabella A:

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Tribunale di Orvieto

Città delle Piave – Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi – Castiglione del Lago – Città di Castello – Foligno – Gualdo Tadino – Gubbio – Perugia – Todi.

Tribunale di Terni Amelia – Narni – Terni.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 321 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli uffici suddetti cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947”.

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 398 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli uffici predetti cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947”.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 946 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1319 ha disposto (con l’articolo unico, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 16 settembre 1947.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1709, nel modificare la Tabella A annessa al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1717, nel modificare la Tabella A annessa al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 564 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1948.

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.P.R. 30 aprile 1962, n. 986 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno

effetto a decorrere dal 15 gennaio 1963.

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1360 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1965.

AGGIORNAMENTO (69)

Il D.P.R. 23 dicembre 1967, n. 1274 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1968.

AGGIORNAMENTO (70)

Il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1154 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 15 gennaio 1969.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3”.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e

40, commi 1 e 3″.

AGGIORNAMENTO (147)

La L. 29 marzo 2012, n. 39 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d che “nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria è soppresso il comune di Montecopiolo” e (con l’art. 1, comma 1, lettera e che “nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria è inserito il comune di Montecopiolo”.

AGGIORNAMENTO (148)

Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 ha disposto (con l’art. 11, comma 2) che “Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

AGGIORNAMENTO (153)

Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l’art. 14, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.

Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che “A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituita dalla tabella di cui all’allegato II del presente decreto”.

AGGIORNAMENTO (159)

La L. 29 dicembre 2017, n. 222 ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 4) che “I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro”.

AGGIORNAMENTO (160)

Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, nel

modificare l’art. 10, comma 13 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, ha conseguentemente disposto:

–        (con l’art. 2, comma 3, lettera a)) che “il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022”;

–        (con l’art. 2, comma 3, lettera b)) che “il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2022”;

–        (con l’art. 2, comma 3, lettera c)) che “il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2022”.

AGGIORNAMENTO (164)

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, nel modificare l’art. 10, comma 13 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l’art. 8, comma 6) che “Il termine di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2024”.

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, nel modificare l’art. 10, comma 13 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 5) che “Il termine di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026”.

AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell’Aquila e Chieti le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

TABELLA B

((TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) ((152))

AGGIORNAMENTO (152)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, nel modificare l’art. 11, comma 2, ha conseguentemente disposto (con l’art. 3-bis, comma 1) che “A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell’Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni”.

TABELLA C

((TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) ((152))

AGGIORNAMENTO (152)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, nel modificare l’art. 11, comma 2, ha conseguentemente disposto (con l’art. 3-bis, comma 1) che “A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell’Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni”.

TABELLA D

Circoli di Corte di Assise.

Sezione in funzione di Corte

di assise    Sede di normale convocazione della

Corte di assise   Tribunali compresi nella circoscrizione della

Corte di assise

CORTE di appello di Ancona

Sezione 1ª | Ancona | Ancona

2ª | Macerata | Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, | | Macerata 3ª | Pesaro | Pesaro e Urbino

Corte di appello di Bari

Sezione 1ª | Bari | Bari

2ª | Foggia | Foggia – Lucera – Trani

(33)

Corte di appello di Bologna

Sezione 1ª | Bologna | Bologna 2ª | Ferrara | Ferrara

3ª | Forlì | Forlì

4ª | Modena | Modena 5ª | Parma | Parma

6ª | Piacenza | Piacenza 7ª | Ravenna | Ravenna

8ª | Reggio Emilia | Emilia Reggio Emilia Corte di appello di Brescia

Sezione 1ª | Brescia | Brescia 2ª | Bergamo | Bergamo

3ª | Cremona | Cremona – Crema 4ª | Mantova | Mantova

(37)

Corte di appello di Cagliari

Sezione 1ª | Cagliari | Cagliari, Lanusei, Oristano 2ª | Sassari | Nuoro, Sassari, Tempio Pausania

((Corte di appello di Caltanissetta)) ((Sezione unica | Caltanissetta | Caltanissetta, Enna, Nicosia.))

Corte di appello di Catania

Sezione 1ª | Catania | Caltagirone, Catania 2ª | Siracusa | Modica, Ragusa, Siracusa

Corte di appello di Catanzaro

Sezione 1ª | Catanzaro | Catanzaro, Crotone, Nicastro,

| | Vibo Valentia

2ª | Cosenza | Castrovillari, Cosenza,

| | Rossano

3ª | Reggio Calabria | Reggio Calabria

4ª | Palmi | Palmi, Locri (25)

Corte di appello di Firenze

Sezione 1ª | Firenze | Firenze, Pistoia 2ª | Arezzo | Arezzo

3ª | Grosseto | Grosseto 4ª | Livorno | Livorno

5ª | Lucca | Lucca 6ª | Pisa | Pisa

7ª | Siena | Montepulciano, Siena Corte di appello di Genova

Sezione 1ª | Genova | Chiavari – Genova Id. 2ª | Massa | Massa

Id. 3ª | Imperia | Imperia – San Remo Id. 4ª | Savona | Savona

Id. 5ª | La Spezia | La Spezia (23)

Corte di appello di L’Aquila

Sezione 1ª | L’Aquila | L’Aquila, Avezzano, Sulmona 2ª | Chieti | Chieti, Pescara

3ª | Lanciano | Lanciano 4ª | Teramo | Teramo

Corte di appello di Lecce

Sezione unica | Lecce | Brindisi – Lecce – Taranto (33)

Corte di appello di Messina

Sezione | Messina | Messina, Mistretta, Patti unica | |

(25)

Corte di appello di Milano

Sezione 1ª | Milano | Busto Arsizio, Lodi, Milano,

| | Monza, Varese

2ª | Como | Como, Lecco

3ª | Pavia | Pavia, Vigevano, Voghera 4ª | Sondrio | Sondrio

(37)

Corte di appello di Napoli

Sezione 1ª | Napoli | Napoli Id. 2ª | Napoli | Napoli

Id. 3ª | Avellino | Avellino – Ariano Irpino –

| | S. Angelo dei Lombardi

Id. 4ª | Benevento | Benevento

Id. 5ª | Campobasso | Campobasso – Isernia – Larino Id. 6ª | Salerno | Salerno – Vallo della Lucania

Id. 7ª | S. Maria C. V. | S. Maria C.V. (23)

Corte di appello di Palermo

((Sezione 1ª | Palermo | Palermo, Termini Imerese 2ª | Palermo | Palermo, Termini Imerese

3ª | Agrigento | Agrigento, Sciacca 4ª | Agrigento | Agrigento, Sciacca 5ª | Trapani | Trapani))

Corte di appello di Perugia

Sezione 1ª | Perugia | Perugia

2ª | Terni | Orvieto (sede temporanea) –

| | Spoleto – Terni

Corte di appello di Potenza

Sezione unica| Potenza | Lagonegro – Matera – Melfi –

| | Potenza – Sala Consilina (23)

Corte di appello di Roma

Sezione 1ª | Roma | Rieti – Roma 2ª | Roma | Rieti – Roma

3ª | Roma | Rieti – Roma 4ª | Cassino | Cassino

5ª | Frosinone | Frosinone – Velletri 6ª | Viterbo | Viterbo

7ª | Latina | Latina

Corte di appello di Torino

((Sezione 1ª | Torino | Pinerolo, Torino

2ª | Alessandria | Acqui, Alessandria, Tortona 3ª | Aosta | Aosta

4ª | Asti | Asti

5ª | Casale Monferrato| Casale Monferrato

6ª | Cuneo | Alba, Cuneo, Mondovì, Saluzzo 7ª | Ivrea | Ivrea 8ª | Novara | Biella, Novara, Verbania,

|  |  Vercelli))

(37)

Corte di appello di Trento

Sezione 1ª | Bolzano | Bolzano 2ª | Trento | Rovereto – Trento

(34)

Corte di appello di Trieste

Sezione 1ª | Trieste | Capodistria, Trieste 2ª | Fiume | Fiume, Zara

3ª | Pola | Pola

4ª | Udine | Pordenone, Tolmezzo, Udine (31)

Corte di appello di Venezia

Sezione 1ª | Venezia | Venezia – Gorizia

2ª | Belluno | Belluno 3ª | Padova | Padova 4ª | Rovigo | Rovigo 5ª | Treviso | Treviso

6ª | Udine | Pordenone Tolmezzo – Udine 7ª | Verona | Venezia

8ª | Vicenza | Vicenza

(28) (31) (34)

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia Grandi

Il Ministro per le finanze Di Revel

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli uffici suddetti cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947”.

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli uffici predetti cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947”.

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1319 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “Il Tribunale di Gorizia è aggregato alla Corte di appello di Venezia; la Pretura di Monfalcone è aggregata al Tribunale di Gorizia ed il comune di Grado è aggregato alla Pretura di Monfalcone, conservando la sede distaccata di pretura”. Ha inoltre disposto (con l’articolo unico, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 16 settembre 1947.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

Tabella E

Sedi di Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.

1° – Cagliari 5° – Palermo

2° – Firenze 6° – Roma

3° – Milano 7° – Torino

4° – Napoli 8° – Venezia

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

Il Ministro per le finanze DI REVEL

Tabella F

Personale della Magistratura Giudiziaria (Gruppo A)

Grado N. dei posti – –

1° – Primo presidente della Corte Suprema di cassazione 1

2° – procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione – Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche: 2

3° – Presidenti di Sezione ed avvocato generale di Cor-te Suprema di cassazione. 58

Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello

4° – Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte Suprema di cassazione 251

|Consiglieri e sostituti procuratori generali di

5° |Corte di appello ((1140)) |Primi Pretori ((130)) 6° |Giudici, sostituti procuratori della Repubblica e 7° | aggiunti giudiziari 1852

8° |

9° |Pretori e aggiunti giudiziari 1189

10° |

|Uditori giudiziari 350

11° |

Totale.. 4973

Il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI Il Ministro per il tesoro

DEL VECCHIO

(34) (44)

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634, nel modificare la Tabella E annessa al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633, che a sua volta modifica la Tabella E annessa al D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 4) che la presente modifica ha efficacia dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 656, ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 giugno 1948.

Tabella G

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alla Corte Suprema di Cassazione.

((Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1 Presidenti di Sezione. n. 13

Consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 89 Procuratore generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1

Avvocato generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 Sostituti procuratori generali n.

19

Il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI

Il Ministro per il tesoro

DEL VECCHIO))

Tabella H

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di Appello.

=====================================================================

| | Magistrati | Pubblico

| | giudicanti | Ministero

| |—————————————-

NUME-| |Primi |Presi-|Consi-|Procu-|Avvo-|Sosti-RO | SEDI |Presi-|denti |glieri|ratori|cati |tuti

D’OR-| |denti |di se-| |Gene- |Gene-|Procu-DINE | | |zione | |rali |rali |ratori

| | | | |del Re| |Gene-

| | | | |Impe- | |rali

| | | | |ratore| |

1 |Ancona. | 1| 2| 9| 1| -| 2

2       |Bari………………| 1| 5| 19| 1| -| 3

3       |Bologna    | 1| 4|((24))| 1| 1| 5

4       |Brescia……………| 1| 3| 16| 1| -| 3

5       |Cagliari ………….| 1| 3| 14| 1| -| 3

|((Caltanissetta.  | 1| 3| 9| 1| -| 3))

6       |Catania …………..| 1| 4| 19| 1| -| 5

7       |Catanzaro …………| 1| 6| 18| 1| ((-|)) 5

8       |Firenze     | 1| 4| 18| 1| 1| 5

9       |Genova    | 1| 6| 30| 1| 1| 6

10     |L’Aquila ………….| 1| 2| ((10|)) 1| -| 2

|Lecce | 1| 2| 10| 1| -| 2

11     |Messina    | 1| 3| 14| 1| -| 4

12     |Milano      | 1| 10| 54| 1| 1| 9

13     |Napoli       | 1| 16| 69| 1| 1| 16

14     |Palermo    | 1| 10| ((31|)) 1| 1| ((8))

|Perugia | 1| 2| 8| 1| -| 2

|Potenza | 1| 2| 8| 1| -| 2

15     |Roma       | 1| 12| 61| 1| 1| 14

|Trento | 1| 2| 8| 1| -| 2

16     |Torino       | 1| 7|((32))| 1| 1| 7

17     |Trieste      | -| -| -| -| -| –

18     |Venezia    | 1| 7| 23| 1| 1| 5

1       |Sezione Caltanissetta | -| 1| 6| -| 1| 1

2       | » Fiume   | -| -| -| -| -| –

3       | » Lecce ………..| -| 1| 8| -| 1| 2

4       | »

5       | »

6       | » Trento ……….| -| 1| 7| -| 1| 2

|—————————————-Totali. | 21| 115| ((527|)) 21| ((12| 118))

(10) (17) (23) (25) (28) (33) (34) (37) ((44))

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’ltalia e di Albania Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1947.

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634, nel modificare la Tabella G annessa al D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 4) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 565 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 giugno 1948.

Tabella I

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali.

=====================================================================

| | Magistrati giudicanti | Pubbl. Ministero

| |————————————————

NUME-| |Presi-|Presi-|Consi- |Giu-|Procu-|Procu-|Sost. RO | SEDI |denti |denti |glieri |dici|ratori|ratori|Procur.

D’OR-| | |Sezio-|istrut-| |del Re|agg. |del Re DINE | | |ne |tori | |Impe- |del Re|Impera-

| | | | | |ratore|Impe- |tore

| | | | | | |ratore|

|Acqui | 1| -| -| 4| 1| -| 1

1 |Agrigento | 1| 1| -| 12| 1| -| 3

2 |Alba | 1| -| -| 5| 1| -| 1

3 |Alessandria | 1| -| -| 8| 1| -| 1

4 |Ancona | 1| 1| -| ((9|)) 1| -| 3

5 |Aosta | 1| -| -| 3| 1| -| –

6 |Apuania | 1| -| -| ((5|)) 1| -| 1

7       |Arezzo | 1| -| -| 5| 1| -| 2

8       |Ariano Irpino | 1| -| -| 4| 1| -| 1

9       |Ascoli Piceno | 1| -| -| 4| 1| -| 1

10 |Asti | 1| -| -| ((4|)) 1| -| l

11 |Avellino | 1| 1| -| 10| 1| -| 2

12 |Avezzano | 1| -| -| 6| 1| -| 1

13 |Bari | 1| 3| -| 26| 1| -| 6

|Bassano del | | | | | | |

| Grappa | 1| -| -| 4| 1| -| 1

14 |Belluno | 1| -| -| 4| 1| -| 1

15 |Benevento | 1| 1| -| 12| 1| -| 3

16 |Bergamo | 1| 1| -| 10| 1| -| 2

17 |Biella | 1| ((1|)) -| ((6|)) 1| -| 1

18 |Bologna | l| 3| 1| 27| 1| 1| 5

19     |Bolzano | 1| 2| -| 11| 1| -| 2

20     |Brescia | 1| 2| -| 15| 1| -| 4

21     |Brindisi | 1| 1| -| 8| 1| -| 2

22     |Busto Arsizio | 1| -| -| 7| 1| -| 1

23     |Cagliari | 1| 2| -| 16| 1| -| 5

24     |Caltagirone | 1| -| -| 5| 1| -| 1

25     |Caltanissetta | 1| 1| -| 10| 1| -| 3

26     |Camerino | 1| -| -| 2| 1| -| –

27     |Campobasso | 1| -| -| 6| 1| -| 1

28     |Capodistria | -| -| -| -| -| -| –

29     |Casale | 1| -| -| 4| 1| -| 1

30     |Cassino | 1| 1| -| 7| 1| -| 1

31     |Castrovillari | 1| -| -| 4| 1| -| 1

32     |Catania | 1| 5| 1| 27| 1| -| 6

33     |Catanzaro | 1| 1| -| 11| 1| -| 3

|Chiavari | 1| -| -| 5| 1| -| 1

34     |Chieti | 1| -| -| 6| 1| -| 1

35     |Como | 1| -| -| 7| 1| -| 1

36     |Cosenza | 1| 1| -| 11| 1| -| 3

|Crema | 1| -| -| 4| 1| -| 1

37     |Cremona | 1| -| -| 6| 1| -| 1

|Crotone | 1| -| -| 5| 1| -| 1

38     |Cuneo | 1| ((-|)) -| ((7|)) 1| -| ((1))

39     |Enna | 1| -| -| 5| 1| -| 1

40     |Fermo | 1| -| -| 3| 1| -| 1

41     |Ferrara | 1| -| -| 7| 1| -| 2

42     |Firenze | 1| 3| 1| 25| 1| 1| 8

43     |Fiume | -| -| -| -| -| -| –

44     |Foggia | 1| 2| -| 16| 1| -| 4

45     |Forlì | 1| 1| -| 8| 1| -| 2

46     |Frosinone | 1| -| -| 6| 1| -| 1

47     |Genova | 1| 8| 1| 53| 1| 1| 8

48     |Gorizia | 1| -| -| ((7|)) 1| -| 2

49     |Grosseto | 1| -| -| 6| 1| -| 1

50     |Imperia | 1| -| -| 3| 1| -| 1

51     |Isernia | 1| -| -| 4| 1| -| 1

52     |Ivrea | 1| -| -| 3| 1| -| –

53     |Lagonegro | 1| -| -| 4| 1| -| 1

54     |Lanciano | 1| -| -| 5| 1| -| 1

55     |L’Aquila | 1| -| -| 7| 1| -| 1

56     |Lanusei | 1| -| -| 3| 1| -| –

57     |Larino | 1| -| -| 4| 1| -| 1

58     |La Spezia | 1| 1| -| ((7|)) 1| -| 2

59     |Lecce | 1| 2| -| 17| 1| -| 5

60     |Lecco | 1| -| -| 4| 1| -| 1

61     |Littoria | 1| -| -| 7| 1| -| 1

62     |Livorno | 1| 1| -| 9| 1| -| 2

63     |Locri | 1| -| -| 8| 1| -| 1

64     |Lodi | 1| -| -| 3| 1| -| 1

65     |Lucca | 1| -| -| 9| 1| -| 2

66     |Lucera | 1| -| -| 8| 1| -| 2

67     |Macerata | 1| -| -| 5| 1| -| 1

68     |Mantova | 1| -| -| 8| 1| -| 2

69     |Matera | 1| -| -| 4| 1| -| 1

70     |Melfi | 1| -| -| 4| 1| -| 1

71     |Messina | 1| 3| -| 20| 1| -| 4

72     |Milano | 1| 14| 1| 97| 1| 1| 18

|Mistretta | 1| -| -| 4| 1| -| 1

73     |Modena | 1| 1| -| 8| 1| -| 2

74     |Modica | 1| -| -| 5| 1| -| –

|Mondovì | 1| -| -| 4| 1| -| 1

75     |Montepulciano | 1| -| -| ((3|)) 1| -| –

76     |Monza | 1| -| -| 7| 1| -| 1

77     |Napoli | 1| 17| 1| 87| 1| 1| 20

78     |Nicastro | 1| -| -| 5| 1| -| 1

79     |Nicosia | 1| -| -| 3| 1| -| 1

80     |Novara | 1| -| -| 6| 1| -| 1

81     |Nuoro | 1| -| -| 5| 1| -| 2

82     |Oristano | 1| -| -| 6| 1| -| 1

|Orvieto | 1| -| -| 3| 1| -| 1

83     |Padova | 1| 2| -| 13| 1| -| 3

84     |Palermo | 1| 7| 1| 36| 1| 1| 11

85     |Palmi | 1| -| -| 8| 1| -| 2

86     |Parma | 1| 1| -| 9| 1| -| 2

87     |Patti | 1| -| -| 4| 1| -| 1

88     |Pavia | 1| 1| -| 8| 1| -| 2

89     |Perugia | 1| 1| -| 10| 1| -| 2

90     |Pesaro | 1| -| -| 3| 1| -| 1

91     |Pescara | 1| -| -| 7| 1| -| 1

92     |Piacenza | 1| -| -| 8| 1| -| 2

|Pinerolo | 1| -| -| 4| 1| -| 1

93     |Pisa | 1| -| -| 6| 1| -| 2

94     |Pistoia | 1| -| -| 5| 1| -| 1

95     |Pola | -| -| -| -| -| -| –

96     |Pordenone | 1| -| -| 4| 1| -| 1

97     |Potenza | 1| -| -| 6| 1| -| 2

98     |Ragusa | 1| -| -| 5| 1| -| 1

99     |Ravenna | 1| -| -| 6| 1| -| 2

100 |Reggio | 1| 1| -| 12| 1| -| 2

|Calabria | | | | | | |

101 |Reggio Emilia | 1| -| -| 7| 1| -| 2

102 |Rieti | 1| -| -| 6| 1| -| 1

103 |Roma | 1| 16| 1| 99| 1| 1| 25

104 |Rossano | 1| -| -| 4| 1| -| –

105 |Rovigo | 1| -| -| 3| 1| -| 1

106 |Rovereto | 1| -| -| 3| 1| -| 1

|Sala Consilina| 1| -| -| 3| 1| -| 1 107 |Salerno | 1| 3| -| 19| 1| -| 4 ((|Saluzzo | 1| -| -| 4| 1| -| 1))

|San Remo | 1| -| -| 5| 1| -| 1

108 |Sant’Angelo | 1| -| -| 4| 1| -| 1

|dei Lombardi | | | | | | |

109 |Santa Maria | 1| 3| -|((22|)) 1| -| 6

|Capua Vetere | | | | | | |

110 |Sassari | 1| 1| -| 10| 1| -| 3

111 |Savona | 1| -| -| 8| 1| -| 1

112 |Sciacca | 1| -| -| 5| 1| -| 1

113 |Siena | 1| -| -| 3| 1| -| 1

114 |Siracusa | 1| 1| -| 12| 1| -| 2

115 |Sondrio | 1| -| -| 4| 1| -| –

116 |Spoleto | 1| -| -| 3| 1| -| –

117 |Sulmona | 1| -| -| 5| 1| -| –

118 |Taranto | 1| 2| -| 14| 1| -| 4

119 |Tempio | 1| -| -| 3| 1| -| –

120 |Teramo | 1| -| -| 7| 1| -| 1

121 |Termini | 1| -| -| 8| 1| -| 1

|Imerese | | | | | | |

122 |Terni | 1| -| -| 5| 1| -| 1

123 |Tolmezzo | 1| -| -| ((3|)) 1| -| –

124 |Torino | 1| 8| 1| 48| 1| 1| 11

|Tortona | 1| -| -| ((3|)) 1| -| 1

125 |Trani | 1| ((2|)) -|((13|)) 1| -| 3

126 |Trapani | 1| 2| -| 12| 1| -| 4

127 |Trento | 1| 1| -| 9| 1| -| 2

128 |Treviso | 1| -| -| 9| 1| -| 2

129 |Trieste | -| -| -| -| -| -| –

130 |Udine | 1| -| -| 8| 1| -| 2

131 |Urbino | 1| -| -| ((3|)) 1| -| –

|Vallo della | | | | | | |

|Lucania | 1| -| -| ((4|)) 1| -| 1 132 |Varese | 1| -| -| 6| 1| -| 1

|Vasto | 1| -| -| 4| 1| -| 1

133 |Velletri | 1| -| -| 8| 1| -| 2

134 |Venezia | 1| 2| 1| 17| 1| 1| 3

135 |Verbania | 1| -| -| 5| 1| -| 1

136 |Vercelli | 1| -| -| 5| 1| -| 1

137 |Verona | 1| 2| -| 11| 1| -| 3

138 |Vibo Valentia | 1| -| -| 5| 1| -| 1

139 |Vicenza | 1| 1| -| 7| 1| -| 2

140 |Vigevano | 1| -| -| 4| 1| -| –

141 |Viterbo | 1| -| -| 6| 1| -| 1

|Voghera | 1| -| -| 4| 1| -| 1 142 |Zara | -| -| -| -| -| -| –

|————————————————

TOTALI| ((153| 142|)) 10|1491| ((153|)) 10| 331

(17) (23) (25) (28) (37)

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI

Il Ministro per le finanze DI REVEL

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le

presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1947.

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

Tabella L

Tribunali ai quali sono addetti Presidenti e Procuratori del Re Imperatore di grado IV, Consiglieri istruttori e Procuratori aggiunti del Re Imperatore di grado V.

((====================================================================

| MAGISTRATI DI CORTE | MAGISTRATI DI CORTE

| DI CASSAZIONE | D’APPELLO

=====================================================================

|Presidente| Procuratore |Consigliere| Procuratori SEDI | | della |istruttore | aggiunti

| | Repubblica | | della

| | | | Repubblica

———————————————————————

Bari | 1| 1| 1| 1 Bologna | 1| 1| 1| 1 Catania | 1| 1| 1| 1 Firenze | 1| 1| 1| 1 Genova | 1| 1| 1| 2 Milano | 1| 1| 1| 2 Napoli | 1| 1| 1| 2 Palermo | 1| 1| 1| 2 Roma | 1| 1| 1| 2 Torino | 1| 1| 1| 2 Trieste | 1| 1| 1| 1 Venezia | 1| 1| 1| 1

|————————————————–

Totali| 12| 12| 12| 18

Visto, il Ministro per la grazia e giustizia Bosco))

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 23 maggio 1956, n. 490, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “La presente legge avrà completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Tabella M

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

  1. d’ordine SEDI Primi Pretori Pretori e Aggiunti giudiziari Uditori Vice Pretori

1       Abbazia     –        –        –

2       Abbiategrasso    –        1       –

3       Accadia     –        1       –

4       Acerenza   –        1       –

5       Acerra       –        1       –

6       Acireale     –        1       –

7       Acquapendente  –        1       –

8       Acquaviva delle Fonti  –        1       –

9       Acqui 1       1       –

10     Acri   –        1       –

11     Adrano      –        1       –

12     Adria –        1       1

13     Afragola    1       1       1

14     Agira –        1       –

15     Agnone     –        1       –

16     Agordo      –        1       –

17     Agrigento  1       1       –

18     Aidone       –        1       –

19     Aidussina  –        ((-))   –

         ((Aiello Calabro  –        1       -))

20     Airola         –        1       –

21     Alatri –        1       –

22     Alba  1       1       –

23     Albano Laziale   1       1       –

24     Albenga     –        1       –

25     Albona       –        1       –

26     Alcamo      –        1       –

27     Ales  –        1       –

28     Alessandria        1       3       –

29     Alessano   –        1       –

30     Alghero     –        1       –

31     Alì     –        1       –

32     Alia   –        1       –

33     Almenno S. Salvatore –        1       –

34     Altamura    –        1       –

35     Alvito –        1       –

36     Amalfi        –        1       –

37     Amandola  –        1       –

38     Amantea   –        1       –

39     Amatrice    –        1       –

40     Amelia       –        1       –

41     Ampezzo   –        1       –

42     Anagni       –        1       –

43     Ancona      1       ((3))  2

44     Andria       –        2       1

45     Aosta         1       –        –

46     Apricena    –        1       –

47     Apuania (Carrara)       1       1       –

48     Apuania (Massa) 1       1       1

49     Aragona    –        1       –

50     Arbatax di Tortolì –        1       –

51     Arce  –        1       –

52     Arcidosso  –        1       –

53     Ardore       –        1       –

54     Arena        –        1       –

55     Arezzo       1       1       1

56     Argenta     –        1       –

57     Ariano Irpino       1       1       –

58     Arienzo San Felice      –        1       –

59     Arona        –        1       –

60     Arsoli –        1       –

61     Arzignano  –        1       –

62     Asciano     –        1       –

63     Ascoli Piceno     1       1       1

64     Ascoli Satriano   –        1       –

65     Asiago       –        1       –

66     Asola –        1       –

67     Asolo –        1       –

68     Asssi –        1       –

69     Asti   1       2       –

70     Atessa       –        1       –

71     Atina –        1       –

72     Atri    –        1       –

73     Augusta     –        1       –

74     Aulla –        1       –

75     Avellino     1       4       1

76     Aversa       1       1       1

77     Avezzano  1       –        1

78     Avigliana   –        1       –

79     Avigliano   –        1       –

80     Avola –        1       –

81     Badolato    –        1       –

82     Bagheria   –        1       –

83     Bagnara Calabra –        1       –

84     Bagno di Romagna     –        1       –

85     Barcellona Pozzo di Cotto    –        2       –

86     Bardi –        1       –

87     Bari   3       6       3

88     Barisciano –        1       –

89     Barletta     1       1       –

90     Barra 1       1       –

91     Barrafranca        –        1       –

92     Bassano del Grappa   –        1       –

93     Bella –        1       –

94     Bellano      –        1       –

95     Belluno      1       –        1

96     Belpasso   –        1       –

97     Belvedere Marittimo    –        1       –

98     Benevento 1       3       –

99     Bergamo   1       3       2

100   Bettola       –        1       –

         ((Bancavilla        –        1       -))

101   Bianco       –        1       –

102   Bibbiena    –        1       –

103   Biccari       –        1       –

104   Biella 1       2       2

105   Bisacquino –        1       –

106   Bisceglie    –        1       –

107   Bisenti       –        1       –

108   Bitonto       –        1       –

109   Bitti   –        1       –

110   Bivona       –        1       –

111    Bobbio       –        1       –

112   Boiano       –        1       –

113   Bologna     3       6       4

114   Bolzano     1       4       –

115   Bonefro     –        1       –

116   Bono –        1       –

117   Bonorva    –        1       –

118   Borbona    –        1       –

119   Bordighera 1       –        –

120   Borgia       –        1       –

121   Borgo        –        1       –

122   Borgo a Mozzano        –        1       –

123   Borgocollefegato –        1       –

124   Borgomanero     –        1       –

125   Borgonovo Val Tidone –        1       –

126   Borgo San Dalmazzo  –        1       –

127   Borgo San Lorenzo     –        1       –

128   Borgo Val di Taro         –        1       –

129   Bormio       –        1       –

130   Bosa –        1       –

131   Bova –        1       –

132   Bovino       –        1       –

133   Bozzolo     –        1       –

134   Brà   –        1       –

135   Bracciano  –        1       –

136   Breno        –        1       –

137   Brescia      2       3       –

138   Bressanone        1       1       –

139   Brienza      –        1       –

140   Brindisi      1       1       –

141   Bronte       –        1       –

142   Brunico      –        1       –

143   Buccino     –        1       –

144   Budrio       –        1       –

145   Buie d’Istria        –        ((-))   –

146   Busachi     –        1       –

147   Busto Arsizio      1       1       1

148   Butera       –        1       –

149   Caccamo   –        1       –

150   Cagli –        1       –

151   Cagliari      2       3       2

152   Cairo Montenotte        –        1       –

153   Calabritto   –        1       –

154   Calangianus       –        1       –

155   Calatafimi  –        1       –

156   Caldaro     –        1       –

157   Calitri         –        1       –

158   Caltagirone        1       1       –

159   Caltanissetta      1       2       1

160   Calvello     –        1       –

161   Camerino  1       –        –

162   Camerota  –        1       –

163   Cammarata        –        1       –

164   Campana  –        1       –

165   Campi Salentino –        1       –

166   Campli       –        1       –

167   Campobasso      1       2       –

168   Camporgiano     –        1       –

169   Camposampiero –        1       –

170   Canale      –        1       –

171   Canale d’Isonzo –        ((-))   –

172   Canelli       –        1       –

173   Canicattì    –        1       –

174   Canosa di Puglia –        1       –

175   Cantalupo nel Sannio  –        1       –

176   Capaccio   –        1       –

177   Capestrano        –        1       –

178   Capodistria         –        –        –

179   Capracotta –        1       –

180   Capri –        1       –

181   Capriati al Volturno      –        1       –

182   Caprino Veronese       –        1       –

183   Capua       1       1       1

184   Caramanico        –        1       –

         ((Carbonia –        2       -))

185   Cariati        –        1       –

186   Carini         –        1       –

187   Carinola     –        1       –

188   Carovilli     –        1       –

189   Carpi –        1       –

190   Carrù –        1       –

191   Carsoli       –        1       –

192   Casacalenda      –        1       –

193   Casalbordino      –        1       –

194   Casale Monferrato      1       1       –

195   Casalmaggiore   –        1       –

196   Casamassima    –        1       –

197   Cesarano  –        1       –

         ((Cascia     –        1       -))

198   Cascina     –        1       –

199   Caserta     1       1       –

200   Casoli        –        1       –

201   Casoria      –        1       –

202   Cassano al Jonio        –        1       –

203   Cassano d’Adda –        1       –

204   Cassino     1       1       1

205   Casteggio  –        1       –

206   Castelbaronia     –        1       –

207   Castelbuono       –        1       –

208   Castel Di Sangro –        1       –

209   Castelfiorentino  –        1       –

210   Castelfranco Veneto    –        1       –

211   Castellabate       –        1       –

212   Castellammare del Golfo      –        1       –

213   Castellammare di Stabia      1       1       –

214   Castellarquato    –        1       –

215   Castelnuovo né Monti –        1       –

216   Castelnuovo della Daunia    –        1       –

217   Castelnuovo di Garfagnana –        1       –

218   Castelnuovo di Porto   –        1       –

219   Castel San Vincenzo   –        1       –

220   Castel Termini    –        1       –

221   Castelvecchio Subequo       –        1       –

222   Castelvetrano     1       1       –

223   Castiglione dei Popoli  –        1       –

224   Castiglione del Lago   –        1       –

225   Castiglione delle Stiviere      –        1       –

226   Castiglione Messer Marino   –        1       –

227   Castropignano   –        1       –

228   Castrovillari        1       –        –

229   Catania     2       7       3

230   Catanzaro 1       2       –

231   Catignano –        1       –

232   Cattolica Eraclea –        1       –

233   Caulonia    –        1       –

234   Cava dei Tirreni  –        1       –

235   Cavalese   –        1       –

236   Cavarzere –        1       –

237   Cavour      –        1       –

238   Ceccano    –        1       –

239   Cecina       –        1       –

240   Cefalù       –        1       –

241   Celano      –        1       –

242   Celenza sul Trigno      –        1       –

243   Cento        –        1       –

244   Centuripe  –        1       –

245   Cerignola   –        2       –

246   Cerreto Sannita  –        1       –

         ((Cervaro   –        1       -))

247   Cervignano del Friuli   –        1       –

248   Cervinara  –        1       –

249   Cesena     1       1       1

250   Cetraro      –        1       –

251   Ceva –        1       –

252   Cherso      –        ((-))   –

253   Chiaramonte Gulfi       –        1       –

254   Chiaravalle Centrale    –        1       –

255   Chiari         –        1       –

256   Chiaromonte      –        1       –

257   Chiavari     1       1       –

258   Chiavenna –        1       –

259   Chieri         –        1       –

260   Chieti         1       1       1

261   Chioggia    –        1       –

262   Chiusa       –        1       –

263   Chiusano San Domenico     –        1       –

264   Chivasso   –        1       –

265   Cicciano    –        1       –

266   Ciminna     –        1       –

267   Cingoli       –        1       –

268   Cinquefrondi      –        1       –

269   Ciriè  –        1       –

270   Cirò   –        1       –

271   Cittadella   –        1       –

272   Città della Pieve –        1       –

273   Città di Castello  –        1       –

274   Cittaducale –        1       –

275   Cittanova   –        1       –

276   Città Sant’Angelo        –        1       –

277   Cividale del Friuli         1       1       –

278   Civitacampomarano    –        1       –

279   Civitacastellana  –        1       –

280   Civitanova Marche      –        1       –

281   Civitavecchia      1       1       1

282   Civitella del Tronto       –        1       –

283   Civitella Roveto  –        1       –

284   Cles  –        1       –

285   Clusone     –        1       –

286   Codigoro   –        1       –

287   Codogno   –        1       –

288   Codroipo   –        1       –

289   Colle Sannita     –        1       –

290   Collesano  –        1       –

291   Comacchio –        1       –

292   Comeno    –        –        –

293   Comiso      –        1       –

294   Como        1       4       2

295   Conegliano         –        ((2))  ((-))

296   Copparo    –        1       –

297   Corato       –        1       –

298   Corigliano Calabro      –        1       –

299   Corleone   –        1       –

300   Cormons   –        1       –

301   Correggio  –        1       –

302   Corteolona –        1       –

303   Cortina d’Ampezzo      –        1       –

304   Cortona     –        1       –

305   Cosenza    1       2       1

306   Crema       –        1       1

307   Cremona   1       1       1

308   Cropalati    –        1       –

309   Cropani     –        1       –

310   Crotone     –        1       –

311   Cuglieri      –        1       –

312   Cuneo       1       1       –

313   Cuorgné    –        1       –

314   Davoli        –        1       –

315   Decimomannu    –        1       –

316   Deliceto     –        1       –

317   Demonte   –        1       –

318   Desio         1       1       –

319   Dignano d’Istria  –        ((-))   –

         Dogliani     –        1       –

320   Dolo  –        1       –

321   Domodossola     –        1       –

322   Donas       –        1       –

323   Dorgali       –        1       –

324   Dronero     –        1       –

325   Eboli –        1       –

326   Egna –        1       –

327   Empoli       –        1       –

328   Enna 1       –        –

329   Erba –        1       1

330   Erice –        1       –

331   Este  –        1       –

332   Fabriano    –        1       –

333   Faenza      –        1       1

334   Fano –        1       –

335   Fara in Sabina    –        1       –

336   Fasano      –        1       –

337   Favara       –        1       –

338   Feltro         –        1       –

339   Ferentino   –        1       –

340   Ferla –        1       –

341   Fermo        1       –        1

342   Ferrandina –        1       –

343   Ferrara      1       2       2

344   Ficarolo     –        1       –

345   Fidenza     –        1       –

346   Filadelfia    –        1       –

347   Finale Ligure      –        1       –

348   Finale nell’Emilia –        1       –

349   Fiorenzuola d’Arda      –        1       –

350   Firenze      3       6       4

351   Fiume        –        –        –

352   Fivizzano   –        1       –

353   Floridia      –        1       –

354   Fluminimaggiore –        ((-))   –

355   Foggia       1       2       –

356   Foligno      1       1       1

357   Fondi –        1       –

358   Fondo        –        1       –

359   Forlì  1       1       –

360   Forlì del Sannio  –        1       –

361   Fornovo Taro      –        1       –

362   Fossano    –        1       –

363   Francavilla a Mare       –        1       –

364   Francavilla di Sicilia     –        1       –

365   Francavilla Fontana    –        1       –

366   Frascati     1       1       1

367   Frattamaggiore   1       1       –

368   Frigento     –        1       –

369   Frosinone  1       –        1

370   Frosolone  –        1       –

371   Gaeta        –        1       –

372   Galatina    –        2       –

373   Galeata     –        1       –

374   Gallarate   1       1       1

375   Gallina       –        1       –

376   Gallipoli     –        1       –

377   Gangi        –        1       –

378   Gardone Val Trompia  –        1       –

379   Gasperina –        1       –

380   Gavirate    –        1       –

381   Gavoi        –        1       –

382   Gela –        1       –

383   Gemona del Friuli        –        1       –

384   Genova     3       9       8

385   Gonzano di Lucania    –        1       –

386   Gonzano di Roma       –        1       –

387   Ghilarza     –        1       –

388   Giarro Riposto    –        1       –

         ((Gibellina  –        1       -))

389   Ginosa      –        1       –

390   Gioi   –        1       –

391   Gioia dei Marsi   –        1       –

392   Gioia del Colle    –        1       –

393   Gioiosa Jonica   –        1       –

         ((Giovinazzo       –        1       -))

394   Gissi –        1       –

395   Giulianova –        1       –

396   Gonzaga   –        1       –

397   Gorizia       1       3       –

398   Gradisca d’Isonzo       –        1       –

399   Gragnano  1       –        1

400   Grammichele      –        1       –

401   Gravina di Puglia         –        1       –

402   Grosseto   1       1       1

403   Grottaglie  –        1       –

404   Grottaminarda    –        1       –

405   Grumello del Monte     –        1       –

406   Gualdo Tadino    –        1       –

407   Guardiagrole      –        1       –

408   Guardiasanframondi   –        1       –

409   Guastalla   –        1       –

410   Gubbio      –        1       –

411   Guglionesi –        1       –

412   Guspini      –        1       –

413   Idria  –        ((-))   –

414   Iglesias      1       1       2

415   Imola –        1       1

416   Imperia      1       1       1

417   Irsina –        1       –

418   Ischia        –        1       –

419   Iseo  –        1       –

420   Isernia       1       –        –

421   Isili    –        1       –

422   Isola della Scala –        1       –

423   Ispica        –        1       –

424   Istonio       –        1       –

425   Ittiri   –        1       –

426   Ivrea 1       –        –

427   Jerzu –        1       –

428   Jesi   –        1       –

429   Lacedonia –        1       –

430   Lagonegro 1       –        –

431   Lagosta     –        ((-))   –

432   La Maddalena    –        1       –

433   Lama dei Peligni –        1       –

434   Lanciano   1       –        –

435   Langhirano –        1       –

436   Lanusei     1       –        –

437   Lanzo Torinese   –        1       –

438   L’Aquila     1       2       1

439   Larino        1       –        –

440   La Spezia  1       4       2

441   Latisana    –        1       –

442   Laureana di Borrello    –        1       –

443   Laurenzana        –        1       –

444   Lauria        –        1       –

445   Laurino      –        1       –

446   Lauro         –        1       –

447   Laviano     –        1       –

448   Lecce        1       2       1

449   Lecco        1       2       –

450   Legnago    –        1       –

451   Legnano    1       1       –

452   Lendinara  –        1       –

453   Lentini       –        1       1

454   Leonessa  –        1       –

455   Leonforte   –        1       –

456   Lercara Friddi     –        1       –

457   Licata        –        1       –

458   Linguaglossa      –        1       –

459   Lipari –        1       –

460   Littoria       1       2       1

461   Livorno      1       3       –

462   Locri 1       –        –

463   Lodi  1       1       1

464   Lojano       –        1       –

465   Lonato       –        1       –

466   Lonigo       –        1       –

467   Loreto Aprutino   –        1       –

468   Lovere       –        1       –

469   Lucca        1       ((3))  1

470   Lucera       1       –        –

471   Lugo –        1       –

472   Luino –        1       –

473   Lungro       –        1       –

474   Lussino     –        ((-))   –

475   Macerata   1       –        –

476   Macerata Feltria –        1       –

477   Macomer   –        1       –

478   Maddaloni –        1       –

479   Maglie       –        2       –

480   Maida        –        1       –

481   Malè –        1       –

482   Manduria   –        1       –

483   Manfredonia       –        1       –

484   Maniago    –        1       –

485   Mantova    1       1       –

486   Marano di Napoli 1       1       –

487   Maratea     –        1       –

488   Marcianise –        1       –

489   Marigliano –        1       –

490   Marsala     1       1       1

491   Marsiconuovo     –        1       –

492   Martina Franca   –        1       –

         ((Mascalucia       –        1       -))

493   Massa Marittima –        1       –

494   Matera       1       –        –

495   Mazzara del Vallo        –        1       –

496   Mazzarino –        1       –

497   Mede –        1       –

498   Melfi  1       –        –

499   Melito Porto Salvo       –        1       –

500   Monaggio  1       –        –

501   Menfi –        1       –

502   Merano      1       3       –

503   Mercatino Marecchia   –        1       –

504   Mesagne   –        1       –

505   Messina     3       4       2

506   Mestre       1       1       –

507   Mezzojuso –        1       –

508   Mezzolombardo –        1       –

509   Mignano    –        1       –

510   Milano       3       34     15

511   Milazzo      –        1       –

512   Mileto        –        1       –

513   Militello Val di Catania –        1       –

514   Mineo        –        1       –

515   Minervino Murge –        1       –

516   Minturno    –        1       –

517   Mirabella Eclano –        1       –

518   Mirandola  –        1       –

519   Misilmeri    –        1       –

520   Mistretta    –        1       –

521   Modena     1       2       1

522   Modica      1       –        –

523   Modugno   –        1       –

524   Mogoro      –        1       –

525   Molfetta     –        1       1

526   Mombercelli        –        1       –

527   Moncalieri  1       –        –

528   Moncalvo   –        1       –

529   Mondovì    1       1       –

530   Monfalcone        1       1       –

531   Monguelfo –        1       –

532   Monopoli   –        1       –

533   Monreale   –        1       –

534   Monselice  –        1       –

535   Monsummano    –        1       –

536   Montagano –        1       –

537   Montagnana       –        1       –

538   Montalto delle Marche –        1       –

539   Montalto Uffugo  –        1       –

540   Montebelluna     –        1       –

541   Montecchio Emilia       –        1       –

542   Montecorvino Rovella  –        1       –

543   Montefalco –        1       –

544   Montefiascone   –        1       –

545   Montegiorgio      –        1       –

546   Montella    –        1       –

547   Montemaggiore Belsito        –        1       –

548   Montepulciano   1       –        –

549   Montereale –        1       –

550   Montesano sulla Marcellana –        1       –

551   Monte Sant’Angelo      –        1       –

552   Montesarchio     –        1       –

553   Montevarchi       –        1       –

554   Montichiari –        1       –

555   Montona    –        ((-))   –

556   Montorio al Vomano    –        1       –

557   Montoro Superiore      –        1       –

558   Monza       1       2       2

559   Morbegno  –        1       –

560   Morcone    –        1       –

561   Mormanno –        1       –

562   Mortara      –        1       –

563   Muravera   –        1       –

564   Muro Lucano      –        1       –

565   Mussomeli –        1       –

566   Napoli        4       32     15

567   Nardò        1       1       1

568   Narni –        1       –

569   Naro –        1       –

570   Naso –        1       –

571   Nereto       –        1       –

572   Nettunia    –        1       –

573   Nicastro     1       1       –

574   Nicosia      1       –        –

575   Nicotera     –        1       –

576   Niscemi     –        1       –

577   Nizza Monferrato         –        1       –

578   Nocera Inferiore 1       2       2

579   Nocera Tirinese  –        1       –

580   Noepoli      –        1       –

581   Nola  1       2       –

582   Norcia        –        1       –

583   Notaresco  –        1       –

584   Noto –        1       1

585   Novara      1       ((3))  –

586   Novara di Sicilia –        1       –

587   Novi Ligure         –        1       –

588   Nulvi –        1       –

589   Nuoro        1       –        –

590   Oderzo      –        1       –

591   Offida        –        1       –

592   Olbia –        1       –

593   Omegna    –        1       –

594   Oppido Mamertina       –        1       –

595   Orani –        1       –

596   Orbetello   –        1       –

         ((Oria         –        1       -))

597   Oriolo        –        1       –

598   Oristano    1       –        –

599   Orsara di Puglia –        1       –

600   Orsogna    –        1       –

601   Orta Nova  –        1       –

602   Orte  –        1       –

603   Ortona a Mare    –        1       –

604   Orvieto      –        1       –

605   Orvinio       –        1       –

         ((Orzinuovi –        1       -))

606   Osimo        –        1       –

607   Ostuni       –        1       –

608   Otranto      –        1       –

609   Ottaviano  –        1       –

610   Ovada       –        1       –

611   Ozieri         –        1       –

612   Pachino     –        1       –

613   Padova      2       5       2

614   Palata        –        1       –

615   Palazzolo Acreide       –        1       –

616   Palazzo S. Gervasio    –        1       –

617   Palermo     4       13     7

618   Palestrina  1       1       –

619   Paliano      –        1       –

620   Palma di Montechiaro –        1       –

621   Palmanova –        1       –

622   Palmi 1       1       –

623   Palombara Sabina      –        1       –

624   Pantelleria –        1       –

625   Paola         –        1       –

626   Parenzo    –        ((-))   –

627   Parma       1       3       1

628   Partanna   –        1       –

629   Partinico    –        1       –

630   Paternò     –        1       –

631   Paternopoli         –        1       –

632   Pattada     –        1       –

633   Patti  1       –        –

634   Pavia 1       1       –

635   Pavullo nel Frignano   –        1       –

636   Penne       –        1       –

637   Pergine Valsugana      –        1       –

638   Pergola     –        1       –

639   Perosa Argentina        –        1       –

640   Perugia     1       2       2

641   Pesaro      1       –        –

642   Pescara     1       1       –

643   Pescia       –        1       –

644   Pescina     –        1       –

645   Pescopagano     –        1       –

646   Petilia Policastro –        1       –

647   Piacenza   1       1       –

648   Piana dei Greci   –        1       –

649   Pianella     –        1       –

650   Piazza Armerina –        1       –

651   Piedimonte d’Alife       –        1       –

652   Pietrasanta         –        1       –

653   Pieve di Cadore  –        1       –

654   Pieve di Teco      –        1       –

655   Pievepelago       –        1       –

656   Pignataro Maggiore     –        1       –

657   Pinerolo     1       1       –

658   Pinguente  –        ((-))   –

659   Piombino   –        1       –

660   Piove di Sacco   –        1       –

661   Pirano       –        ((-))   –

662   Pisa  1       ((2))  1

663   Pisciotta    –        1       –

664   Pisino        –        ((-))   –

665   Pisticci       –        1       –

666   Pistoia       1       1       1

667   Pitigliano   –        1       –

668   Pizzo –        1       –

669   Pizzoli        –        1       –

670   Plezzo       –        ((-))   –

671   Ploaghe     –        1       –

672   Poggibonsi –        1       –

673   Poggio Mirteto    –        1       –

674   Pola  –        –        –

675   Polizzi Generosa –        1       –

676   Polla –        1       –

677   Pomigliano d’Arco       –        1       1

678   Pompei      1       –        –

679   Pontassieve       –        1       –

680   Pontebba  –        1       –

681   Pontecorvo         –        1       –

682   Pontedecimo      1       –        –

683   Pontedera –        1       –

684   Pontremoli –        1       –

685   Ponza        –        1       –

686   Popoli        –        1       –

         ((Poppi      –        1       -))

687   Pordenone 1       2       –

688   Porretta Terme   –        1       –

689   Portici        1       –        1

690   Portoferraio        –        1       –

691   Portogruaro        –        1       –

692   Portomaggiore   –        1       –

693   Portotorres –        1       –

694   Postiglione –        1       –

695   Postumia Grotte –        ((-))   –

696   Potenza     1       1       1

697   Pozzomaggiore  –        1       –

698   Pozzuoli    1       1       1

699   Prato 1       1       1

700   Pratola Peligna   –        1       –

701   Primiero     –        1       –

702   Priverno     –        1       –

703   Prizzi –        1       –

704   Procida      –        1       –

705   Pula  –        1       –

706   Putignano  –        1       –

707   Quartu Sant’Elena       –        1       –

708   Racalmuto –        1       –

709   Racconigi  –        1       –

710   Raccuia     –        1       –

711   Radicofani –        1       –

712   Ragusa     1       –        –

713   Rammacca         –        1       –

714   Randazzo  –        1       –

715   Rapallo      1       –        –

716   Ravanusa  –        1       –

717   Ravenna   1       1       –

718   Recanati    –        1       –

719   Recco        –        1       –

720   Regalbuto –        1       –

721   Reggio Calabria 1       3       1

722   Reggio Emilia     1       1       1

723   Revere      –        1       –

724   Rho  –        1       –

725   Ribera       –        1       –

726   Riccia        –        1       –

727   Riesi –        1       –

728   Rieti  1       –        1

729   Rimini        1       1       –

730   Rionero in Vulture       –        1       –

731   Ripatransone     –        1       –

732   Riva  1       1       –

733   Rivarolo Canavese      –        1       –

734   Rivergaro  –        1       –

735   Roccadaspide    –        1       –

736   Roccamonfina    –        1       –

737   Rocca San Casciano   –        1       –

738   Rocca Sinibalda –        1       –

739   Roccastrada       –        1       –

740   Rodi Garganico  –        1       –

741   Rogliano    –        1       –

742   Roma        5       ((42)) ((16))

743   Rometta    –        1       –

744   Ronciglione        –        1       –

745   Rossano    1       –        –

746   Rotonda    –        1       –

747   Rotondella –        1       –

748   Rovato      –        1       –

749   Rovereto   1       2       –

750   Rovigno d’Istria  –        ((-))   –

751   Rovigo       1       1       1

752   Rutigliano  –        1       –

753   Ruvo di Puglia    –        1       –

754   Sala Consilina    –        1       –

755   Salemi       –        1       –

756   Salerno     1       3       2

757   Salò  –        1       –

758   Saluzzo     1       1       –

759   Sampierdarena  1       1       1

760   San Bartolomeo in Galdo     –        1       –

761   San Benedetto del Tronto    –        1       –

762   San Chirico Raparo     –        1       –

763   San Cipriano Picentino        –        1       –

764   San Damiano d’Asti     –        1       –

765   San Daniele nel Friuli  –        1       –

766   San Demetrio Corone –        1       –

767   San Demetrio nei Vestini      –        1       –

768   San Donà di Piave      –        1       –

769   San Ginesio       –        1       –

770   San Giorgio del Sannio        –        1       –

771   San Giorgio Jonico      –        1       –

772   San Giorgio La Molara –        1       –

773   San Giovanni in Fiore  –        1       –

774   San Giovanni in Persiceto    –        1       –

775   San Giovanni Rotondo –        1       –

776   San Giovanni Valdarno        –        1       –

777   Sanluri       –        1       –

778   San Marco Argentano –        1       –

779   San Marco in Lamis    –        1       –

780   San Mauro Forte –        1       –

781   San Miniato        –        1       –

782   Sannicandro Garganico       –        1       –

783   San Nicolò Gerrei        –        1       –

784   San Remo 1       1       1

785   Sansepolcro       –        1       –

786   San Severino Marche  –        1       –

787   San Severino Rota      –        1       –

788   San Severo        1       1       1

789   San Sosti   –        1       –

790   Santa Caterina Villarmosa    –        1       –

791   Santadi      –        1       –

         ((Sant’Agata dè Goti    –        1       -))

792   Sant’Agata di Militello  –        1       –

793   Sant’Agata di Puglia    –        1       –

794   Santa Maria Capua Vetere   1       1       1

795   Santa Anastasia –        1       –

796   Sant’Angelo a Fasanella      –        1       –

797   Sant’Angolo dei Lombardi    1       –        –

798   Sant’Angelo di Brolo    –        1       –

799   Sant’Antioco       –        1       –

800   Sant’Arcangelo   –        1       –

801   Santa Severina  –        1       –

802   Santa Teresa di Riva   –        1       –

803   Santhià      –        1       –

804   Santo Stefano Belbo   –        1       –

805   Santo Stefano di Camastra  –        1       –

806   San Valentino in Abruzzo Citeriore –        1       –

807   San Vito al Tagliamento       –        1       –

808   San Vito dei Normanni –        1       –

809   Sapri –        1       –

810   Sarno        –        1       –

811   Saronno    –        1       –

812   Sarzana    –        1       1

813   Sassari      1       3       2

814   Sassoferrato      –        1       –

815   Sassuolo   –        1       –

816   Savigliano –        1       –

817   Savona      1       1       –

818   Scalea       –        1       –

819   Scandiano –        1       –

820   Schio –        1       –

821   Sciacca     1       –        –

822   Scicli –        1       –

823   Scigliano   –        1       –

824   Segni         –        1       –

825   Seneghe   –        1       –

826   Senigallia  1       –        –

827   Senorbi     –        1       –

828   Senosecchia      –        ((-))   –

829   Serracapriola      –        1       –

830   Serramanna       –        1       –

831   Serra San Bruno –        1       –

832   Serravalle Libarna       –        1       –

833   Sesana      –        ((-))   –

834   Sessa Aurunca   –        1       –

835   Sestri Levante    –        1       –

836   Sestri Ponente   1       –        –

837   Seui  –        1       –

838   Sezze        –        1       –

839   Siderno     –        1       –

840   Siena         1       1       1

841   Silandro     –        1       –

842   Siniscola    –        1       –

843   Sinnai        –        1       –

844   Sinopoli     –        1       –

845   Siracusa    1       1       1

846   Soave        –        1       –

847   Sogliano al Rubicone  –        1       –

848   Solopaca   –        1       –

849   Sommatino         –        1       –

850   Sondrio     1       –        –

851   Sora –        1       1

852   Soresina    –        1       –

853   Sorgono    –        1       –

854   Soriano Calabro –        1       –

855   Sorrento    –        2       –

856   Sorso        –        1       –

857   Sortino      –        1       –

858   Soveria Mannelli –        1       –

859   Spezzano Albanese    –        1       –

860   Spezzano della Sila     –        1       –

861   Spilimbergo        –        1       –

862   Spinazzola –        1       –

863   Spoleto      1       –        1

864   Squillace   –        1       –

865   Staiti –        1       –

866   Stigliano    –        1       –

867   Stilo  –        1       –

868   Stradella    –        1       –

869   Strambino Romano     –        1       –

870   Strongoli    –        1       –

871   Subiaco     –        1       –

872   Sulmona    1       –        1

873   Susa –        1       –

874   Taggia       –        1       –

875   Tagliacozzo        –        1       –

876   Taormina   –        1       –

877   Taranto      1       4       3

878   Tarcento    –        1       –

879   Taurianova –        1       –

880   Taverna     –        1       –

881   Teano        –        1       –

882   Tempio Pausania        1       –        –

883   Teramo      1       –        1

884   Termini Imerese  1       –        –

885   Termoli      –        1       –

886   Terni 1       2       2

887   Terracina   –        1       –

888   Terralba     –        1       –

889   Teulada     –        1       –

890   Thiene       –        1       –

891   Thiesi        –        1       –

892   Tione di Trento   –        1       –

893   Tirano        –        1       –

894   Tiriolo        –        1       –

895   Tivoli 1       1       –

896   Todi  –        1       –

897   Tolentino   –        1       –

898   Tolmezzo   1       –        –

899   Tolmino      –        ((-))   –

900   Tolve –        1       –

901   Torchiara   –        1       –

902   Torino        3       16     8

903   Torre Annunziata 1       2       –

904   Torre dei Passeri –        1       –

905   Torre del Greco  1       –        –

906   Torremaggiore    –        1       –

907   Torricella Peligna         –        1       –

908   Torriglia     –        1       –

909   Tortona      1       1       1

910   Tortorici     –        1       –

911   Tossicia     –        1       –

912   Trani 1       1       –

913   Trapani      1       2       –

914   Trasacco   –        1       1

915   Trebisacce –        1       –

916   Trecastagni        –        1       –

917   Tregnago   –        1       –

918   Trento        1       4       2

919   Trentola     –        1       –

920   Treviglio     –        1       1

921   Treviso      1       2       –

922   Tricarico    –        1       –

923   Tricase      –        1       –

924   Trieste       –        –        –

925   Trinitapoli   –        1       –

926   Trino Vercellese –        1       –

927   Trivento     –        1       –

928   Troia –        1       –

929   Troina        –        1       –

930   Tropea       –        1       –

931   Udine        2       ((5))  3

932   Ugento      –        1       –

         ((Urbania   –        1       -))

933   Urbino       1       1       –

934   Valdagno   –        1       –

935   Valentano  –        1       –

936   Valenza     –        1       –

937   Valguarnera Caropepe –        1       –

938   Vallo della Lucania      –        1       –

939   Varallo       –        1       –

940   Varazze     –        1       –

941   Varese       1       2       –

942   Varzi –        1       –

943   Velletri       1       2       1

944   Venafro     –        1       –

945   Venasca    –        1       –

946   Venezia     4       4       3

947   Venosa      –        1       –

948   Ventimiglia 1       –        –

949   Verbania (Intra)  –        1       –

950   Verbania (Pallanza)     1       –        –

951   Verbicaro   –        1       –

952   Vercelli      1       1       –

953   Vergato     –        1       –

954   Verolanuova       –        1       –

955   Veroli –        1       –

956   Verona      2       5       3

957   Viadana     –        1       –

958   Viareggio   1       1       1

959   Vibo Valentia      1       –        –

960   Vicenza     1       2       1

961   Vico del Gargano        –        1       –

962   Vieste        –        1       –

963   Vietri di Potenza –        1       –

964   Vigevano   1       1       1

965   Viggiano    –        1       –

966   Vignale      –        1       –

967   Vignola      –        1       –

968   Villa del Nevoso –        –        –

969   Villacidro    –        1       –

970   Villalba      –        1       –

971   Villarosa    –        1       –

972   Villa San Giovanni       –        1       –

973   Villa Santa Maria –        1       –

974   Vipiteno     –        1       –

975   Visso –        1       –

976   Viterbo       1       ((2))  1

977   Vittoria       –        1       –

978   Vittorio Veneto    –        1       –

979   Vitulano     –        1       –

980   Vizzini        –        1       –

981   Voghera    –        1       –

982   Volterra      –        1       –

983   Voltri –        1       –

984   Volturara Appula –        1       –

985   Zara  –        –        –

986   Zogno        –        1       –

         TOTALI      229   ((1.182))    200

(9) (28) (38) (39)((43))

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI

Il Ministro per le finanze DI REVEL

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 321 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1709 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1717 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 564 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1948.

Tabella N

Personale del Ministero di Grazia e Giustizia (Gruppo A)

Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell’articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392.       | 1

Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell’articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio

1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione. | 5

Magistrati di Corte di cassazione. | 3

Magistrati di Corte d’appello, magistrati di

((Tribunale ordinario)) e aggiunti giudiziari.     | 108

TOTALE…| 117

Tabella O

Preture costituite in sezioni.

  1. Alessandria 20. Modena
  2. Ancona 21. Napoli
  3. Bari 22. Padova
  4. Bergamo 23. Palermo
  5. Bologna 24. Parma
  6. Brescia 25. Perugia
  7. Cagliari 26. Pistoia
  8. Catania 27. Pola
  9. Como 28. Roma
  10. Cremona 29. Sassari
  11. Ferrara 30. Taranto
  12. Firenze 31. Torino
  13. Genova 32. Treviso
  14. Imperia 33. Trieste
  15. La Spezia 34. Udine
  16. Livorno 35. Venezia
  17. Lucca 36. Verona
  18. Messina 37. Vicenza
  19. Milano ((Foggia))

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

Grandi

Il Ministro per le finanze Di Revel

Tabella P

Indennità per spese di rappresentanza Misura lorda annua

1° Primo presidente della Corte suprema di cassazione.         L. 108.000

2° Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, Presidente

del Tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consigli o di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato

generale dello Stato………….. L. 84.000

3° Primi presidenti e procuratori generali di Corte d’appello e

presidenti di Sezione titolari

della Corte Suprema di cassazione. L. 15.000

4° Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte Suprema di cassazione con funzioni di presidente di Sezione e di

avvocato generale presso le Sezioni distaccate di Corte d’appello, e di presidente o di

procuratore della Repubblica.       L. 15.000

5° Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d’appello, con funzioni di presidente di ((Tribunale ordinario)) o di procuratore della Repubblica…………………… L. 10.000

Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI Visto, il Ministro per il tesoro

DEL VECCHIO

(41)

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 375 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 aprile 1948.

Tabella Q

Indennità per i presidenti di Corte di assise per i consiglieri ed i giudici istruttori

Misura lorda annua

Presidenti di sezione di Corte di appello, incaricati delle funzioni di presidenti

di Corte d’assise.         L. 10.000

Magistrati incaricati dell’ufficio di istruzione, od applicati all’ufficio medesimo:

  1. a) consiglieri istruttori………… L. 7.000
  2. b) giudici istruttori addetti a

Tribunali divisi in piu Sezioni…. L. 7.000

  1. c) giudici istruttori addetti agli altri Tribunali……………….. L. 4.000

Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI

Visto, il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO

(41) ((46))

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 375 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (46)

La L. 10 gennaio 1950, n. 4, ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “L’assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall’ultimo comma dell’art. 128 e dalla tabella Q dell’ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati”.

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