QUANTI TIPI DI TESTAMENTO ESISTONO?

da | 24 Apr, 2026 | Blog

È possibile individuare quattro tipi di testamento;

  1. Il testamento pubblico, che viene redatto da un notaio in base alla volontà del soggetto testatore e, comunque, alla presenza di due testimoni;
  2. Il testamento olografo, che è redatto a meno e direttamente dal soggetto testatore, considerando come debba essere scritto di proprio pugno, non essendo previsto la possibilità di redigerlo a macchina a pena di nullità;
  3. Il testamento segreto, in genere il meno utilizzato, attraverso il quale il contenuto è riservato e il notaio e i testimoni non hanno contezza del contenuto; ad ogni modo, è prevista la presenza di due testimoni;
  4. Il testamento internazionale, che non è disciplinato a livello codicistico ma attraverso la legge 387/90.

 

Testo della legge 387/90 (Fonte: Normattiva)

LEGGE 29 novembre 1990, n. 387

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973.

Art. 2

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo XI della convenzione stessa.

Art. 3

  1. I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall’annesso alla convenzione di cui all’articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all’estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta.

Art. 4

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Parte di provvedimento in formato grafico

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UNA LEGGE UNIFORME SULLA FORMA DI UN TESTAMENTO INTERNAZIONALE

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

DESIDEROSI di assicurare in misura maggiore l’osservanza degli atti di ultima volontà grazie all’istituzione di una forma supplementare di testamento d’ora in poi denominata “testamento internazionale – l’uso del quale diminuirebbe la necessità di individuare la legge applicabile; HANNO RISOLUTO di stipulare a tale fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

1

Articolo primo

  1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna ad introdurre nella propria legislazione, non oltre sei mesi dopo l’entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, le regole relative al testamento internazionale riportate nell’Annesso alla presente Convenzione.
  2. Ciascuna delle Parti Contraenti può introdurre le disposizioni dell’Annesso della propria legislazione, sia riproducendo il testo autentico, sia traducendolo nella sua lingua, o nelle sue lingue ufficiali.
  3. Ciascuna delle Parti Contraenti può introdurre nella sua legislazione ogni disposizione complementare eventualmente necessaria affinchè le disposizioni dell’Annesso abbiano effetto intero sul suo territorio.
  4. Ciascuna delle Parti Contraenti consegnerà al Governo depositario il testo delle regole introdotte nella sua legislazione nazionale al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo II

  1. Ciascuna delle Parti Contraenti completerà le disposizioni dell’Annesso nella sua legislazione entro i termini previsti nell’articolo precedente, col designare le persone le quali sono abilitate sul suo territorio a stipulare atti in materia di testamenti internazionali. Tale Parte può anche designare, in quanto persona abilitata a stipulare atti concernenti i suoi connazionali, i suoi agenti diplomatici e consolari all’estero, sempre che la legislazione locale non lo vieti.
  2. Tale Parte notificherà la predetta designazione, nonché ogni ulteriore modifica di quest’ultima, al Governo depositario.

Articolo III

La qualifica della persona abilitata a stipulare atti in materia di testamenti internazionali, conferita in conformità con la legge di una Parte contraente, sarà riconosciuta sul territorio delle altre Parti Contraenti.

Articolo IV

Il valore dell’attestato di cui all’articolo 10 dell’Annesso è riconosciuto sui territori di tutte le Parti Contraenti.

Articolo V

  1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento internazionale sono regolarmente dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata. Ciò è valido anche per quanto riguarda gli interpreti eventualmente chiamati ad intervenire.

  1. Tuttavia la sola qualità di straniero non costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale.

Articolo VI

  1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull’attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalità analoga.
  2. Tuttavia, le autorità competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell’autenticità della firma della persona abilitata.

Articolo VII

La conservazione del testamento internazionale è regolamentata dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata.

Articolo VIII

Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione o al suo Annesso.

Articolo IX

  1. La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington dal 26 ottobre 1973 al 31 dicembre 1974.

  1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica.
  2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, il quale sarà il Governo depositario.

Articolo X

  1. La presente convenzione sarà indefinitamente aperta all’adesione.
  2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.

Articolo XI

  1. La presente Convenzione entrata in vigore sei mesi dopo la data alla quale il quinto strumento di ratifica o di adesione sarà stato depositato presso il Governo depositario.
  2. Per ciascun Stato che la ratifichi o vi aderisca dopo che il quinto strumento di ratifica o di adesione sarà stato depositato, la presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Stato.

Articolo XII

  1. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Governo depositario.
  2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Governo depositario avrà ricevuto la notifica, ma detta denuncia non pregiudicherà la validità di ogni testamento fatto durante il periodo nel quale la Convenzione era in vigore per lo Stato che effettua la denuncia.

Articolo XIII

  1. Ciascun Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione oppure in ogni successivo momento, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Governo depositario, che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti o parte dei territori per i quali esso cura le relazioni internazionali.
  2. Tale dichiarazione avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il Governo depositario ne avrà ricevuto notifica, oppure, se alla scadenza di detto termine la Convenzione non è ancora entrata in vigore, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’ultima.
  3. Ciascuna delle Parti Contraenti che avrà fatto una dichiarazione in conformità con il capoverso 1o del presente articolo, potrà, in conformità con l’articolo XII, denunciare la Convenzione per quanto concerne tutti o parte dei territori interessati.

Articolo XIV

  1. Se uno Stato è composto da due o più unità territoriali nei quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative, alla forma dei testamenti, esso può, all’atto della firma, della ratifica, oppure dell’adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità, territoriali oppure solamente ad una o più di esse, e può modificare la sua dichiarazione presentando in ogni tempo un’altra dichiarazione.
  2. Queste dichiarazioni sono comunicate al Governo depositario ed indicano espressamente le unità territoriali cui si applica la Convenzione.

Articolo XV

Se una Parte Contraente da due o più unità territoriali nelle quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative alla forma dei testamenti, ogni riferimento alla legge interna

del luogo dove il testamento è stabilito oppure alla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata per rogare in materia di testamenti internazionali, sarà interpretato in conformità con il sistema costituzionale della Parte considerata.

Articolo XVI

  1. L’originale della presente Convenzione, in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facendo ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d’America il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti ed all’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato.
  2. Il Governo depositario notificherà agli Stati firmatari ed aderenti ed all’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato:
  3. a) ogni firma;
  4. b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
  5. c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione, in conformità con l’articolo XI;
  6. d) ogni comunicazione ricevuta in conformità con l’articolo I, capoverso 4, della presente Convenzione;
  7. e) ogni notifica ricevuta in conformità con l’articolo II, capoverso f) ogni dichiarazione ricevuta in conformità con l’articolo XIII, capoverso 2 nonché la data della quale la dichiarazione avrà effetto;
  8. g) ogni denuncia ricevuta in conformità con l’articolo XII, capoverso Io, oppure all’articolo XIII, capoverso 3, nonché la data alla quale la denuncia avrà effetto;
  9. h) ogni dichiarazione ricevuta in conformità con l’articolo XIV, capoverso 2, nonché la data alla quale la dichiarazione avrà effetto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Washington, il ventisei ottobre millenovecentosettantatre.

ANNESSO

LEGGE UNIFORME SULLA FORMA DI UN TESTAMENTO INTERNAZIONALE

Articolo 1

  1. Un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso.
  2. La nullità del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto l’aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.

Articolo 2

La presente legge non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso atto da due o più persone.

Articolo 3

  1. Il testamento deve essere fatto per iscritto.
  2. Non è necessariamente scritto dal testatore stesso.
  3. Può essere iscritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento.

Articolo 4

  1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine

che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto.

  1. Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.

Articolo 5

  1. Il testatore firma il testamento oppure, se l’ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata.
  2. Se il testatore è nell’incapacità di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento.

Inoltre il testatore può essere autorizzato dalla legge, in virtù della quale la persona abilitata non è stata designata, a chiedere ad un’altra persona di firmare a suo nome.

  1. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.

Articolo 6

  1. Le firme devono essere apposte alla fine del testamento.
  2. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascuno foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell’incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata.

Ciascun foglio deve inoltre essere numerato.

Articolo 7

  1. La data del testamento è quella della sua firma da parte della persona abilitata.
  2. Questa data deve essere apposta alla fine del testamento della persona abilitata.

Articolo 8

In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa dal testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell’attestato previsto all’articolo 9.

Articolo 9

La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell’articolo 10 il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente Legge sono stati rispettati.

Articolo 10

L’attestato stabilito dalla persona abilitata sarà redatto nella forma seguente o sotto forma equivalente:

ATTESTATO

(Convenzione del 26 ottobre 1973)

  1. Il sottoscritto. (nome, indirizzo e qualifica persona abilitata a rogare in materia di

testamento internazionale

  1. Attesta che il………………… (data) a………….. (luogo) 3. (Testatore). (nome indirizzo, data e luogo di

nascita)

in mia presenza ed in quella dei testimoni

  1. a). (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)

b).     (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)

ha dichiarato che il documento allegato è il suo testamento e che ne conosce il contenuto.

  1. Attesto inoltre che:
  2. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,
  3. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma già apposta;
  4. il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:

…………………………………………………

–        ho menzionato questa circostanza nel testamento

–        la firma è stata apposta da.  (nome, indirizzo)

  1. b) I testimoni ed io stesso (a) abbiamo firmato il testamento
  2. c) Ciascuno foglio del testamento è stato firmato da………….

……………………………………………………………

.        e numerato.

  1. d) Mi sono accertato dell’identità del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;
  2. E) I testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base alla legge in virtù della quale stipulo (il testamento).
  3. f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

  1. LUOGO
  2. DATA
  3. FIRMA e, se del caso, SIGILLO

* da complementare, se del caso.

Articolo 11

La persona abilitata conserva un’esemplare dell’attestato e ne consegna un altro al testatore.

Articolo 12

Salvo prova contraria, l’attestato della persona abilitata è accettata come prova sufficiente della validità formale dell’atto in quanto testamento ai sensi della presente legge.

Articolo 13

L’assenza oppure l’irregolarità di un attestato non pregiudica la validità formale di un testamento stabilita in conformità con la presente legge.

Articolo 14

Il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti.

Articolo 15

Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, si terrà conto della sua origine internazionale e della necessità della sua interpretazione uniforme.

CERTIFICO che quanto precede è una copia autentica della Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con Annesso, aperta alla firma di Washington il

26 ottobre 1973, in lingua francese, inglese, russa e spagnola, il cui originale firmato è depositato presso gli Archivi del Governo degli Stati Uniti d’America.

IN TESTIMONIANZA DI CIÒ, io sottoscritto Henry A. Kissinger, segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, ho di conseguenza disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato fosse apposto ed il mio nome sottoscritto dall’Addetto all’Autenticazione di detto Dipartimento, nella città di Washington, Distretto di Columbia, il 10 gennaio 1974.

(Henry A. Kissinger)

…………………..

Segretario di Stato (Firma)

da ……………………..

Addetto all’Autentificazione Dipartimento di Stato

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