La sentenza n. 50 del 2026, della Corte Costituzionale individua nella semplificazione il focus della decisione in oggetto; appare evidente come, in ogni comunità organizzata l’instabilità dei rapporti costituisce un elemento negativo e, di conseguenza, la comunità aspira a superare qualsivoglia controversia per mettere in atto il valore della stabilità.
La sentenza in oggetto è, certamente, di rigetto, ma interpretativa, con riguardo all’an e al quomodo connesso all’efficacia del giudicato di assoluzione nel processo tributario; a ben vedere, devono essere evidenziati due aspetti della sentenza in questione che richiedono un adeguato apprezzamento.
Il primo riguarda il raggiungimento della prova; nella condizione in cui nel processo penale si è raggiunta la prova diretta del fatto, essa vale senz’altro nel processo tributario, il che contempla la presa di distanza rispetto agli indirizzi secondo i quali nel processo tributario ci si sarebbe potuti accontentare di standard probatori diversamente rigorosi.
Il secondo aspetto è riferibile al primo; la necessità di mettere in atto nel processo tributario uno standard probatorio, sostanzialmente, omogeneo rispetto al processo penale individua una giusta conferma nell’equiparazione dell’assoluzione originante dalla prova diretta dell’inesistenza del fatto e dell’assoluzione per insufficienza di prova, oltreché nella equiparazione alla regola prevista all’articolo 7, comma 5-bis, del D. lgs 546/1992 [1]
La Corte colloca uno dei riferimenti principali sulla necessità di scongiurare un’eccessiva compressione dello standard probatorio di cui dispone il giudice tributario allo scopo di accertare il corretto assolvimento del dovere inderogabile di partecipare alle spese pubbliche, ma essendo il giudice deputato ad accertare l’esistenza di vizi di nullità, annullabilità o infondatezza degli atti dell’amministrazione finanziaria, l’eventualità, concreta è che l’eccesso di compressione riguardi i requisiti di legittimità.
Ad ogni modo, attraverso la sentenza n. 50/24, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni connesse alla legittimità costituzionale in merito all’articolo 21-bis del D. Lgs. 74/00, che assegna efficacia vincolante all’assoluzione penale nel processo tributario sui medesimi fatti materiali; in tal senso, la Consulta ha provveduto a salvare la norma, ma ne ha limitato l’applicazione per impedire automatismi assoluti, armonizzandola con il D. Lgs. 546/92 [2].
L’analisi connessa alla legittimità costituzionale dell’articolo 21-bis, D. Lgs 74/00, che definisce l’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo tributario avente ad oggetto i medesimi fatti materiali, ha portato la Consulta alla dichiarazione delle questioni sollevate come non fondate, confermando la compatibilità della previsione citata con i dettati costituzionali.
A decorrere dalla pregiudizialità tributaria, considerata come il risultato della concezione autoritaria dello Stato, caratteristica della legislazione del 1929, per cui non poteva avviarsi l’azione penale per reati tributari se non dopo che l’accertamento dell’imposta avesse acquisito caratteri di definitività; il legislatore del 1982, successivamente alla pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale 88/82 [3] provvide a delineare il principio del “doppio binario” dei processi, potendo i singoli giudizi, penale e tributario, prendere avvio e continuare, autonomamente, senza che vi fosse nessun tipo di pregiudizialità del processo tributario sul penale.
In realtà, si giunse ad un contesto contrario rispetto al sistema precedente, nel contesto di un procedimento di aggravamento delle sanzioni penali per reati tributari, a definire la prevalenza nel processo tributario degli effetti penali, anche di condanna, contemplati nella sentenza definitiva resa nel processo penale per i medesimi fatti contestati.
In tale argomentazione, si inserisce, altresì, la riforma del codice di procedura penale nel 1989 che ha riformulato, per effetto degli articoli 651 [4],652 [5],653 [6] e 654 [7] cpp., la disciplina riguardante gli effetti del giudicato penale, andando a confermare l’autonomia del giudizio penale e tributario, attribuendo al giudice tributario la possibilità di considerare come fonte probatoria indiziaria, da valutare contestualmente ad altre prove, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione.
Successivamente, attraverso l’introduzione dell’articolo 20 del D. Lgs 74/2000 è sancito il regime del “doppio binario pieno” connesso al principio di specialità e di autonomia tra i due sistemi, andando ad estromettere qualsivoglia rapporto di pregiudizialità.
Tale disciplina generava, a ben vedere, diversi problemi pratici, di conflitto di giudicati e di lungaggini processuali a carico del contribuente, assolto in sede penale, per ottenere l’annullamento della pretesa fiscale.
A decorrere da tali premesse, la decisione del legislatore di procedere all’introduzione dell’articolo 21-bis nel rispetto del principio del ne bis in idem, destinato a proteggere il diritto del cittadino a non subire un doppio processo per il medesimo fatto.
La pronuncia è focalizzata, successivamente, sull’esame delle problematiche messe in evidenza dai giudici remittenti sulla tutela degli interessi dell’agenzia delle Entrate, che può prendere parte nel processo penale soltanto se subisce un danno conseguente all’evasione fiscale, ma non per recuperare l’imposta inevasa, sulla disparità di trattamento con i giudizi civili ed amministrativi, oltreché sulla distinta valutazione del materiale probatorio nel contesto dei due sistemi.
La Corte Costituzionale, di conseguenza, nel confermare la legittimità costituzionale della norma, ha emesso una pronuncia costituzionalmente inquadrata della norma in oggetto, di garanzia per il contribuente e, di concerto, di tutela degli interessi pubblici.
Difatti, nel ribadire la natura processuale della normativa oggetto del vaglio, ha evidenziato come l’efficacia vincolante nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di proscioglimento rese con la formula “perché il fatto non sussiste ” ossia ” l’imputato non lo ha commesso” sui medesimi fatti oggetto del processo tributario opera automaticamente, con l’esclusione delle ipotesi in cui rilevano presunzioni legali ossia nella condizione in cui l’assoluzione è connessa, soltanto, all’inutilizzabilità della prova in sede penale.
In tal senso, una sentenza penale di assoluzione basata, esclusivamente, su un’insufficienza di prova, non corrisponde ad un accertamento positivo di non esistenza del fatto, laddove sarebbe opportuno in ambito tributario superare una presunzione legale.
La Corte costituzionale non definisce una elencazione formale delle ipotesi di presunzione legale, ma è possibile estromettere l’applicazione automatica del giudicato penale in condizioni che contemplano l’accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti, l’accertamento su indagine bancaria, la presunta evasione per investimenti e attività non dichiarate nei paesi a regime fiscale privilegiato e l’accertamento per trasferimenti di residenza di paesi a regime fiscale privilegiato.
Altro limite è connesso alle ipotesi in cui l’assoluzione sia stata emessa, esclusivamente, per inutilizzabilità delle prove, in quanto acquisite violando le norme del codice di procedura penale; quindi, in tal caso il giudicato assolutorio non trova estensione, automaticamente, al processo tributario, potendo quegli stessi elementi essere oggetto di una libera utilizzazione in ambito fiscale [8]
La Corte sembra prevedere che l’assoluzione debba individuare ragione esclusiva nell’inutilizzabilità delle prove e non anche nelle ipotesi miste; l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale mette in atto un concreto equilibrio tra necessità di certezza del diritto e di diritto di difesa del contribuente, che non deve essere messo nelle condizioni di dover subìre un doppio processo per i medesimi fatti.
In realtà, la sentenza non individua una risoluzione né dell’applicazione vincolante del giudicato penale per le ipotesi previste all’articolo 530 comma 2, cpp. ossia laddove l’assoluzione sia avvenuta per insufficienza di prove, nè dell’operatività del giudicato se con riferimento alle sole sanzioni irrogate od anche all’imposta appurata
Ad ogni modo, ne ha circoscritto l’ambito applicativo con una sentenza interpretativa di rigetto; la Corte individuava l’introduzione dell’articolo 21-bis come il conseguimento di un lungo percorso evolutivo, che ha provveduto a trasformare il rapporto tra fisco e contribuente. In tal caso, la norma costituisce un meccanismo strutturale destinato ad assicurare la coerenza dell’ordinamento giuridico, scongiurando l’eventualità di giudicati contrastanti sul medesimo fatto storico.
Non è una sorta di supremazia di una giurisdizione (quella penale) sull’altra (la tributaria), ma di un presidio di razionalità che obbliga il giudice tributario di uniformarsi all’accertamento messo in atto in sede penale, connotato da standard probatori, maggiormente, restrittivi.
Ad ogni modo, appare non rilevante l’assenza della partecipazione formale dell’agenzia delle Entrate al processo penale affinché il giudicato assolutorio possa generare i suoi effetti; l’interesse fiscale non è una semplice prerogativa dell’ente impositore, ma è definibile come ruolo oggettivo a tutela dell’onere collettivo di partecipare alle spese pubbliche [9]
La Corte, quindi, reputa che sarebbe in contrasto a finalità di semplificazione permettere al giudice tributario di disattendere una sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove in quanto, mettendo in atto il parametro probatorio del proprio rito, conseguirebbe, in tutti i casi, il medesimo risultato di annullamento.
La Corte decide di mettere in campo un’interpretazione inclusiva, statuendo come l’efficacia di giudicato possa estendersi alle sentenze di assoluzione emesse con le formule «perché il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso», indipendentemente dal fatto che derivino da un accertamento positivo dell’insussistenza o da una mera insufficienza probatoria.
La valenza del giudicato penale varia in virtù del fatto che la contestazione fiscale possa ricollegarsi a presunzioni legali, semplici o semplicissime; ad ogni modo, giova evidenziare come il processo penale si fonda sulla regola probatoria della colpevolezza aldilà di ogni ragionevole dubbio, uno parametro elevato che non permette al giudice di emettere una condanna su semplici presunzioni, sebbene legali dal lato tributario.
Quindi per la pretesa fiscale connessa a presunzioni legali, il giudice tributario non è vincolato dalla sentenza penale di assoluzione; in tal senso, egli conserva l’autonomia valutativa, avendo la possibilità di utilizzare tali presunzioni definite dalla legge fiscale.
Distintamente, se la sentenza penale non si ferma ad escludere la prova del fatto, ma è giunta a un accertamento positivo della sua non esistenza, l’efficacia vincolante dell’assoluzione penale si riespande.
La Corte evidenzia come non vi sono criticità nell’applicazione riguardante l’articolo 21-bis nella condizione in cui il giudice penale arriva ad un’assoluzione mettendo in campo presunzioni semplici; la valutazione del giudice penale è omogenea a quella che avrebbe dovuto portare a termine il giudice tributario.
Quindi, la Corte costituzionale ha dichiarato la non ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 21-bis, D. Lgs. 74/00, sollevata con riguardo all’articolo 97 [10] della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di II° del Piemonte, Sez. III, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di I° di Roma, Sez. XIII;
Inoltre, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 21-bis, D. Lgs 74/00, sollevata, in riferimento all’articolo 24 della Costituzione, dalla C.G.T. di II° del Piemonte, Sez. III, nonché dalla C.G.T. di I° di Roma, Sez. XIII, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 21-bis, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dalla C.G.T. di II° del Piemonte, Sez. III, nonché dalla C.G.T. di I° di Roma, Sez. XIII, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 21-bis, sollevate con riguardo agli articoli 24 [11] e 111 [12], primo comma, e 2 [13], Costituzione, dalla C.G.T. di i° di Roma, Sez. XIII, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis sollevate in riferimento agli articoli 3 [14], primo comma, 53 [15] , 102 [16], primo comma, e 111 [17], primo e secondo comma, Costituzione, dalla C.G.T. di I° di Roma, Sez. XIII.
La Consulta ha provveduto a dichiarare l’inammissibilità, per difetto di motivazione, della questione sollevata con riguardo all’articolo 97 della Costituzione, in merito alle ordinanze di rimessione delle Corti di giustizia tributaria del Piemonte e di Roma è risultata, assolutamente, carente la spiegazione della pertinenza di tale parametro [18]
Nella pratica, i giudici costituzionali hanno provveduto ad evidenziare come, con l’introduzione dell’articolo 21-bis, il legislatore abbia definito che, nella condizione in cui nei due processi i fatti contestati sono i medesimi e le valutazioni conseguite in ambito penale portano all’assoluzione con le formule «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso», il procedimento tributario non può generare un diverso esito, essendo da escludere l’attestazione di una realtà fenomenica distinta.
Appare evidente un elemento; la norma in oggetto, che prevede l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, si prefigge, certamente, un obiettivo di garanzia e nel contesto del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario.
In tale ottica, assegnata al contribuente il medesimo livello di garanzia assicurato all’imputato nel processo penale in riferimento agli standard probatori oltreché di requisiti fondanti idonei a giustificare un giudizio di colpevolezza, la disposizione oggetto di censura sottolinea una decisione garantista, che non può essere reputata manifestamente irragionevole.
La Corte ha provveduto a riscontrare lo stretto legame, di natura istituzionale, tra il pubblico ministero e l’Agenzia delle entrate, come configurato dal D Lgs 87/24, che permette a quest’ultima una partecipazione attiva nell’ambito del procedimento penale; giova aggiungere come, il processo penale non appare slegato dalla pretesa impositiva [19]
In riferimento alla violazione del principio di uguaglianza, la Corte ha evidenziato come il raffronto tra la disposizione censurata e la previsione contemplata all’articolo 652 [20], cpp.,
non deduce una disparità di trattamento tra gli effetti delle sentenze di assoluzione relative a reati tributari.
A ben vedere, mentre l’articolo 652 è impostato per evitare un pregiudizio in un accertamento compiuto in un processo in cui il soggetto non è stato parte, nel caso previsto all’articolo 21-bis appare in rilevanza non un diritto individuale, ma l’interesse generale all’assolvimento del dovere tributario.
Con riguardo al terzo gruppo di questioni sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 111 della costituzione, la contestazione verteva sul fatto che la norma avrebbe alterato il principio della parità delle parti nel processo tributario; la Corte ha evidenziato come la scelta discrezionale del legislatore di circoscrivere alla sola sentenza di assoluzione la deroga al principio del doppio binario, non appare oltrepassare il limite della manifesta irragionevolezza.
In riferimento al quarto gruppo di questioni, avanzate dalla C.G.T. di Roma in riferimento alla legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, 53, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, si rivela come, maggiormente, complesso.
Nell’ambito di tali declaratorie di non fondatezza, la sentenza in oggetto ha individuato la necessità di una interpretazione costituzionalmente focalizzata all’articolo 21-bis, destinata a impostare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, che ad ogni modo la previsione in oggetto individua a prescindere dalla formula assolutoria.
La prima deroga è connessa alle ipotesi in cui vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche; quanto espresso sarebbe l’unica interpretazione, costituzionalmente, conforme, in quanto fa si che il sistema individuato all’articolo 21-bis non si collochi in una condizione di contrasto con l’autonomia del giudizio tributario e le sue caratteristiche probatorie.
Infatti, sussistendo presunzioni legali tipiche, è scongiurare una eccessiva compressione dell’autonomia di valutazione del giudice tributario e, di conseguenza, permettere l’applicazione dell’articolo 21-bis quando, nell’ambito del processo penale, possano evidenziarsi elementi di prova che portino all’accertamento positivo della non esistenza del fatto.
Se il giudice penale ha assolto l’imputato dando evidenza agli elementi probatori che, nel processo tributario, rappresenterebbero la prova contraria a una presunzione legale, ciò determina, in sostanza, che ha portato a termine quella stessa valutazione dei fatti che il giudice tributario avrebbe, in tutti i casi, portato a termine nella condizione in cui il contribuente avesse fornito la prova contraria.
Qualora, invece, la prova contraria non emerga nel processo penale e il giudice assolva soltanto in una condizione in cui non abbia conseguito la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
In tal senso, essa, non soltanto, conferma come il giudicato penale di assoluzione fa stato in materia tributaria, in merito a tributi e sanzioni; difatti, in ambito generale, per poter configurare la prova della evasione fiscale, anche in materia tributaria amministrativa, è essenziale una prova solida, oltre il ragionevole dubbio, cui il giudice ha l’onere di giungere con un positivo esame della condizione in ogni singola fattispecie, oltreché nel contraddittorio instaurato tra le parti.
Appare, quindi, inquadrabile come una pronuncia di fondamentale rilevanza e pregio sistematico che, adeguatamente, è in grado di consentire al diritto tributario una sorta di avanzamento nei confronti di un sistema equilibrato.
La sentenza 50 opera, nel contesto tributario, come una sorta di Deus ex Machina [21] del teatro greco; facendo ingresso da una porta secondaria, essa arriva a legittimare il radicale cambiamento del diritto tributario, con riguardo al tema della prova.
L’accesso alla Corte Costituzionale segue, in genere, due percorsi distinti; il giudizio in via incidentale, maggiormente, comune e che prende avvio da un processo in corso, oppure il giudizio in via principale che riguarda, in via esclusiva, Stato e Regioni.
I giudici di merito dubitavano della legittimità costituzionale della previsione contemplata all’articolo 21-bis [22], D. Lgs. 74/00; tale disposizione, quindi, all’articolo 21-bis del D. Lgs. 74/00, che assegna efficacia vincolante all’assoluzione penale nel processo tributario sui medesimi fatti materiali, e in tal senso, la Consulta ha provveduto a salvare la norma, ma ne ha limitato l’applicazione per impedire automatismi assoluti, armonizzandola con il D. Lgs. 546/92.
Attraverso tale statuizione, la Corte Costituzionale ribadisce come le ragioni avanzate dal Fisco appaiono, ragionevolmente, garantite in ambito penale dal Pubblico ministero, in riferimento alla connotazione recuperatoria del processo penale per reati a natura tributaria; di conseguenza, la norma è conforme ai canoni di legittimità.
La sentenza prende atto di come i reati tributari vanno a tutelare l’interesse erariale, offeso da condotte di inadempimento del dovere tributario, e in tale ambito la pubblica accusa mette in atto la funzione connessa al recupero di quanto non corrisposto dal contribuente.
In pratica, la disciplina è, sostanzialmente, destinata, in prevalenza, al recupero dell’imposta evasa; in tal contesto, il Pubblico ministero tutela l’interesse dell’erario in sede penale.
Quindi, i giudici di merito hanno avanzato dubbi in merito alla legittimità della previsione normativa, in quanto determina l’efficacia dell’assoluzione ma non della condanna; la Corte ha sostenuto come tale impostazione debba individuarsi in una previsione, adeguatamente, ragionevole, e di conseguenza la norma appare come legittima in quanto risultato di discrezionalità del legislatore.
Ad ogni modo, quanto configurato delinea una questione di rilevanza pratica relativa, in quanto appare complessa la condizione in cui un giudice tributario, al cospetto di una sentenza penale di condanna, proceda ad assolvere il contribuente, ma, certamente, prevedere che si debba procedere all’apprezzamento di fatti, precedentemente, accertati in ambito penale, non risulta irragionevole.
Inoltre, la Corte tende a demolire un principio sistematico; difatti, non è conforme al vero il fatto che la prova in ambito penale appaia, maggiormente, rigida rispetto alla prova tributaria, considerando come, altresì, la prova tributaria appare conforme allo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in virtù di quanto contemplato all’articolo 7 [23], D. Lgs. 546/92.
Comunque, mentre in ambito tributario, ai fini di prova, sarebbe richiesta una probabilità nella forma del «più probabile che non», in ambito penale, in virtù dell’articolo 533, cpp., sarebbe necessario il conseguimento della soglia dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».
La distinzione tra i due standard probatori è, adeguatamente, esposta; se nel processo tributario è vigente il criterio civilistico del «più probabile che non» (o preponderance of the evidence), nel contesto penale è in vigore il rigoroso principio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».
La questione è che, se per la materia penale la regola dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» è positivamente prevista all’articolo 533 cpp. [24] , la regola del «più probabile che non» non individua un fondamento, né dal punto di vista legislativo e né in ambito sistematico.
Da quanto esposto, appare necessario osservare come la tesi evidenziata configurerebbe una condizione in cui l’evasione potrebbe essere provata a fini tributari pur sussistendo ragionevoli dubbi, ossia che si procederebbe a condanna, comunque, nonostante ragionevoli dubbi.
In primis, essa appare, realmente, non sostenibile; giova evidenziare come le condanne emesse in ambito tributario posseggono la natura penale, nel senso che tali espressioni posseggono nel diritto internazionale e costituzionale, e che, in ambito penale, è vigente la presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 6 [25] CEDU.
È evidente di come il corollario della presunzione di non colpevolezza è che la colpevolezza è affermabile, esclusivamente, in assenza di un ragionevole dubbio, ossia, bisogna procedere attuando il principio in dubio pro reo.
Ne deriva, logicamente, che non può essere vero individuare uno standard probatorio distinto tra sanzioni amministrative tributarie e sanzioni penali tributarie; in entrambi i contesti si procede all’applicazione della regola della colpevolezza, esclusivamente, oltre ogni ragionevole dubbio.
In merito alla distinzione per la prova di sanzioni e tributi, la questione da porsi è se il giudicato penale può estendersi alle sanzioni e ai tributi; su tale fondamento, la Corte di Cassazione [26] ha provveduto, in maniera coerente, a configurare l’efficacia di giudicato soltanto le sanzioni, considerando come per i tributi è individuabile standard differente da quello previsto per le sanzioni
Quindi, la Corte ha proceduto secondo tale impostazione; se la premessa maggiore è che l’estensione del giudicato presuppone identità di standard probatori, e che la premessa minore riguarda come lo standard probatorio tributario è distinto da quello penale, ad esclusione delle sanzioni, ne deriva come il giudicato penale non si può estendere ai tributi, ma esclusivamente alle sanzioni.
Dal momento che il giudicato penale è applicabile alle sanzioni amministrative nel processo tributario, le sanzioni devono essere appurate attraverso il medesimo rigore nel processo tributario; a tal proposito, è possibile ritenere come il differente standard probatorio non riguardi il diritto tributario e il diritto penale, ma, esclusivamente, il diritto penale e il diritto tributario sostanziale, escludendo il diritto tributario sanzionatorio.
La conseguenza sarebbe da individuare in una sorta di duplice standard; ne deriverebbe, quindi, che nei processi tributari e negli atti amministrativi tributari parte riguardante l’imposta potrebbe basarsi soltanto sul principio del «più probabile che non», mentre la parte sanzionatoria dovrebbe mettere in atto il livello dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».
La deriva che potrebbe generarsi è facilmente intuibile; il processo tributario andrebbe a configurarsi come un sistema a due processi distinti, uno tributario e uno sanzionatorio, con regole non uguali.
Ovviamente, non è così e non potrebbe essere così; lo standard per tributi e sanzioni non può che essere il medesimo, per motivazioni normative e sistematiche.
Quindi, la pretesa distinzione di standard probatorio tra penale e tributario, o tra sanzioni e imposte, non possiede né base legale, né fondamento costituzionale.
Il doppio standard non, ha sostanzialmente, senso e fondamento; ad ogni modo, il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7, D. Lgs. 546/92 contempla, in maniera espressa, come l’atto tributario debba essere annullato nella condizione in cui la prova manca o appare contraddittoria o se è, in tutti i casi, non sufficiente a dare prova, in maniera circostanziata e puntuale, le ragioni obiettive su cui si ricollega la pretesa impositiva e l’emissione delle sanzioni previste.
Ne deriva, di conseguenza, come lo strumentario probatorio delle sanzioni tributarie e del tributo è il medesimo, e lo standard probatorio penale e tributario appaiono allineati; tali considerazioni hanno ricevuto conferma dalla Corte Costituzionale nella sentenza in oggetto, che proprio in riferimento al sistema delle prove, riconosce che lo standard di prova in mate-ria tributaria è allineato allo standard di prova penalistico e non osta a riconoscere l’efficacia del giudicato penale in ambito tributario.
Nella condizione in cui gli standard fossero distinti il giudicato penale non sarebbe idoneo ad espandersi, considerando come andrebbe a delinearsi la irragionevolezza del trattamento tra l’ambito amministrativo e l’ambito penale.
Quindi, il fatto di come la medesima soluzione debba attuarsi a tributi e sanzioni origina, logicamente, dalla previsione legislativa tributaria che contempla un unico regime probatorio, e che tale regime è stato confermato dalla Corte Costituzionale allineato tra diritto penale e tributario.
Un ulteriore passaggio oggetto della sentenza in questione è costituito dalla tesi secondo cui le presunzioni semplici [27] adoperabili in ambito tributario sarebbero distinte dagli indizi penali e rappresenterebbero un freno all’allineamento dei due sistemi; quanto esposto è confutabile considerando come sia la presunzione penalistica che la presunzione tributaria posseggono i medesimi requisiti legali, ed anche concedendo come tali requisiti possano possedere un significato distinto, attraverso la decisione della Consulta le presunzioni semplici tributarie devono possedere il medesimo livello di solidità.
Quindi, nella sentenza in commento è confermata la identità dello standard probatorio della presunzione semplice tributaria e della prova indiziaria penale.
Con riguardo alle cd. presunzioni semplicissime, ossia non titolari di gravità, precisione e concordanza, possono essere configurate come prova debole o come evidenza di determinazione approssimata del quantum riferito alla somma sottratta quando non ne sia possibile la definizione analitica.
Il primo significato, comunque, non appare accettabile; in tal senso, la prova deve possedere i requisiti di solidità in virtù del comma 5-bis, articolo 7, D. Lgs. n. 546/1992; il secondo significato appare accettabile, considerando come se è certo che l’evasione si è verificata, non può risultare da ostacolo il fatto che essa non possa essere determinata in una cifra analiticamente identificata se si può solo avere la prova dell’ordine di grandezza di una evasione certa ma non il valore preciso,
Il quantum dell’evasione è rilevante in ambito penale ai fini dell’esclusione del raggiungimento della soglia di punibilità, ma appare invece non rilevante in ambito amministrativo tributaria; quindi, una assoluzione connessa al mancato conseguimento della soglia non è idonea a fare stato nel processo tributario, in quanto il fatto sussiste ma non è punibile (in sede penale).
In merito alle cd. presunzioni legali [28], esse sopravvivono alla riforma del processo tributario; in tutti i casi, non determinano un vincolo a carico del giudice penale, anche se possono, comunque, rilevare in sede penale.
In merito alle cd. presunzioni giurisprudenziali [29], esse sarebbero configurabili come delle standardizzazioni di prova, a fonte giurisprudenziale: ad ogni modo, il contenuto del comma 5-bis, dell’articolo 7, limita il percorso alle presunzioni giurisprudenziali, considerando come è onere dell’Agenzia dimostrare il fondamento della pretesa coerentemente alla disciplina previgente.
Ad ogni modo, confermando come, innanzitutto, la prova è oggetto di un giudizio connesso ad un fatto singolo, per ogni singolo processo, non suscettibile di procedure standardizzate, e la regola dell’onere della prova ha fonte legislativa e può essere derogata, soltanto, a livello legislativo; inoltre, devono essere sottoposti a prova il complesso degli elementi della fattispecie sostanziale.
Le presunzioni giurisprudenziali posseggono piena efficacia in merito all’accertamento tributario, in qualità di ragionamenti probatori solidi, ma da verificare senza, per questo, attuare un automatico richiamo al precedente.
Con riferimento al precedente, esso potrebbe rappresentare una scorciatoia motivazionale, ma il giudice ha l’onere di giungere ad un convincimento autonomo, non potendo omettere di valutare in quanto vincolato dal precedente.
Comunque, nella condizione in cui il giudice penale procede all’assoluzione dell’imputato, andando a valorizzare quegli elementi di prova che, in ambito tributario, rappresenterebbero la prova contraria a una presunzione legale, ciò include, in sostanza, che ha portato a termine quella medesima valutazione dei fatti che il giudice tributario sarebbe comunque obbligato a portare a termine, nella condizione in cui il contribuente avesse fornito la prova contraria
Rispetto alla prova penale, anche in ambito tributario in merito alla prova positiva e solida di cui all’articolo 192 cpp. [30]; tale osservazione è confermata dalla Corte costituzionale in commento, che, nel procedere a valutazione dei possibili disallineamenti tra impianti probatori, penale e tributario, non ha provveduto a valorizzare, in maniera preminente, nessuna di esse, evidenziando, soltanto, le presunzioni legali puntualmente previste da tassative e circoscritte previsioni codificate.
Altro profilo è se l’effetto di giudicato, nella condizione in cui possa essere applicabile, riguardi qualsiasi tipo di pronuncia assolutoria, compresa la pronuncia connessa alla mancanza di prova della colpevolezza, così come previsto all’articolo 530 [31], comma 2, cpp.
In merito a quanto affermato, è originato un contrasto giurisprudenziale in riferimento alla rilevanza delle sentenze penali di assoluzione emesse nelle ipotesi in cui manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l’imputato lo ha portato a termine.
In base ad un primo orientamento, le sentenze di assoluzione emesse in virtù del comma 2 dell’articolo 530, cpp. non avrebbero rilievo ai fini della norma in oggetto; la scelta di assegnare, nel processo tributario, efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione originerebbe dal maggior approfondimento istruttorio che connota il processo penale, anche se tale condizione verrebbe a mancare nelle ipotesi di assoluzione resa in base a quanto stabilito all’articolo 530, comma 2, cpp., in ragione della sua caratteristica dubitativa.
La norma, inoltre, tende ad uniformare gli esiti penali e tributari sui medesimi fatti accertati e non definisce nessun tipo di esclusione alle sentenze di assolutorie, con formule «perché il fatto non sussiste» o perché l’imputato «non lo ha commesso»; la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, ad ogni modo, rappresenta un accertamento negativo dei fatti oggetto della imputazione.
In tal senso, l’insufficienza della prova obbliga anche il giudice tributario a procedere ad annullamento dell’avviso di accertamento, in ambito amministrativa, in base al positivo e inequivocabile disposto del comma 5-bis dell’art. 7, D. Lgs. 546/1992 (comma 5 dell’art. 52 del futuro T.U. giustizia tributaria).
Ulteriore elemento preso in considerazione, nella sentenza in oggetto, riguarda il giudicato penale che non vale se connesso alla inutilizzabilità di prove, decisive, acquisite in contrasto con la disciplina penalistica delle indagini; in tale caso, se quella fonte di prova poteva essere acquisita in materia tributaria e se le garanzie tributarie sono state rispettate, il giudicato non si espande.
Tale deduzione appare logico; è ovvio che, in caso contrario, la non utilizzabilità si espanderebbe al di fuori dalla sua sede propria e si produrrebbe una sorta di premio irragionevole a favore del contribuente imputato rispetto a quello, soltanto, accertato in ambito amministrativo.
Comunque, affinché il giudicato non si espanda è necessario che, innanzitutto, vengano rispettati, quantomeno, gli standard amministrativi tributari e che si tratti di un’indagine possibile, in maniera autonoma, anche in materia tributaria.
In mancanza di tali requisiti, il giudicato ha effetto anche in ambito tributario; a tal proposito, nella condizione in cui la fonte di prova sia rappresentata da una intercettazione, posto che essa non può essere disposta nel procedimento amministrativo, o è valida da un punto di vista della utilizzabilità penale oppure è inutilizzabile anche nel procedimento tributario.
La pronuncia in oggetto ha messo in evidenza come tale interpretazione possa configurarsi come funzionale a un equilibrato raccordo tra il processo penale e quello tributario; la Consulta ha quindi ritenuto non fondate anche le censure formulate dalla Corte di giustizia tributaria di Roma [32].
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[1] Fransoni G., Processo tributario, l’automatismo del giudicato penale assolutorio, La Settimana Fiscale, 30 aprile 2026, n. 17, in mydesk24.ilsole24ore.com
[2] Corbetta S., Sentenza definitiva di assoluzione: quale efficacia nel processo tributario? in www.altalex.com
[3] L’articolo 60 della legge n. 4 del 1929, andando ad escludere l’applicabilità ai tributi diretti dell’articolo 22 della medesima legge, sostanzialmente conferma la disposizione del terzo comma dell’articolo 21 (“per i reati previsti dalla legge sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta é divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti la materia”), che, in virtù di quanto disposto dalla giurisprudenza, assegna a tale accertamento, anche quando si sia verificato in fase amministrativa, un’efficacia vincolante per il giudice penale, certamente non compatibile con il principio del libero convincimento. E anche l’articolo 21, terzo comma, deve ritenersi compreso nella questione sollevata. «Tale evidente violazione dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione si combina con quella degli artt. 24 e 3. Il primo é violato in quanto l’accertamento amministrativo che fa stato nel giudizio penale impedisce l’esercizio del diritto inviolabile della difesa. Il secondo perché la preclusione per il giudice penale, che deriva dall’accertamento amministrativo in materia tributaria, differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la imputazione sia conseguente a un accertamento amministrativo tributario o no e, nell’ambito degli accertamenti amministrativi tributari, sia relativa a imposte dirette o indirette. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette», in giurcost.org
[4] La sentenza penale irrevocabile di condanna emessa in seguito a dibattimento genera efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha compiuto, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno messo in atto nei riguardi del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ossia sia intervenuto nell’ambito del procedimento penale. Medesima efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in virtù dell’articolo 442, a meno che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
[5] La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata, successivamente, a dibattimento genera efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha compiuto o che il fatto è stato commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno attivato dal soggetto danneggiato o nell’interesse del medesimo, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato messo in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile in virtù dell’articolo 75, comma Medesima efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
[6] La sentenza penale irrevocabile di assoluzione genera efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ossia che l’imputato non lo ha compiuto. La sentenza penale irrevocabile di condanna produce efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
[7] Nei riguardi dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione emessa successivamente a dibattimento genera efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento è ricollegato all’accertamento dei medesimi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, a patto che i fatti accertati siano stati considerati rilevanti ai fini della decisione penale e a patto che la legge civile non imponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
[8] Bartelli C., L’obbligo tributario sempre tutelato anche nel processo penale, Il Sole 24 Ore,15 maggio 2026, NORME E TRIBUTI, p. 33, in mydesk24.ilsole24ore.com
[9] Basilavecchia M., Il rapporto fisco contribuente dopo la sentenza 50/2026 della Corte costituzionale, Modulo24 Accertamento, Riscossione e Contenzioso, 6 maggio 2026, n. 3, p. 6, in mydesk24.ilsole24ore.com
[10] «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge», in dejure.it
[11] «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», in dejure.it
[12] «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione», in dejure.it
[13] «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», in dejure.it
[14] «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», in dejure.it
[15] «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività», in dejure.it
[16] «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia», in dejure.it
[17] «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione», in dejure.it
[18] Capitta A. M., Giudicato penale di assoluzione e processo tributario – Corte cost., n. 50 del 2026, in archiviopenale.it
[19] Marcheselli A., La Consulta e la prova tributaria: una sentenza storica, in onefiscale.wolterskluwer.it
[20] «1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75 comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato», in dejure.it
[21] Il termine Deus ex machina significa Dio dalla macchina; tale termine origina dalle convenzioni del teatro greco antico, in cui gli attori che procedevano all’interpretazione degli dei accedevano alla scena attraverso un meccanismo meccanico; tale macchina consisteva in una gru o in un elevatore. Ad introdurre tale idea fu il tragediografo greco Eschilo, che lo mise in campo nell’opera *Eumenidi*, anche se fu Euripide a renderlo un vero e proprio espediente scenico utilizzato nei tempi successivi. Ad ogni modo, l’utilizzo del termine Deus ex machina è in riferimento ad un contesto provvidenziale che tende a risolvere una questione, apparentemente, non risolubile, in Domaratzki M., Kidane B., (2022), Deus ex machina? Demystifying rather than deifying machine learning, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 163(3), 1131-1137.
[22] «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati», in dejure.it
[23] «Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta». Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nella condizione in cui è necessario acquisire elementi conoscitivi di elevata complessità, possono procedere tramite richiesta con apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione statale o di altri enti pubblici incluso il Corpo della Guardia di finanza, ossia prevdere consulenza tecnica. I compensi riguardanti i consulenti tecnici non possono superare quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319. «Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione». Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nella condizione in cui ritengano non legittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non procedono ad applicarlo, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva la possibile impugnazione nella diversa sede competente. L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate attraverso l’atto impugnato. Il giudice collega la decisione in riferimento agli elementi di prova che emergono nel corso del giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza è assente o appare contraddittoria o se è comunque non adeguata a dimostrare, in modo circostanziato, in conformità alla normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si basano le richieste. Spetta comunque al contribuente definire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti oggetto di impugnazione, in dejure.it
[24] «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». Se la condanna è connessa ad un numero indeterminato di reati, il giudice definisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere attuata in conformità delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nella condizione definite dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza. Quando il giudice reputa di dovere procedere alla concessione della sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, procede in tale direzione con la sentenza di condanna. «Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà», in dejure.it
[25] «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia». Qualunque persona che venga accusata di un reato è considerata presunta innocente sino al momento in cui la sua colpevolezza non venga legalmente appurata; nello specifico, ogni accusato ha diritto di essere informato, nel minor tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e dettagliatamente, della natura e dei motivi riguardanti l’accusa emessa a suo carico, di disporre del tempo e delle facilitazioni opportune alla preparazione della difesa, a difendersi personalmente o ricevere l’assistenza di un difensore di sua fiducia e, se non possiede i mezzi per poter incaricare un difensore, poter essere assistito, in maniera gratuita, da un avvocato d’ufficio, quando lo richiedono gli interessi della giustizia, esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ricevere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle medesime condizioni dei testimoni a carico, farsi assistere, in maniera gratuita, da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata in udienza, in dejure.it
[26] La Suprema corte, attraverso la sentenza 3800/25, ha stabilito come l’articolo 21-bis del Dlgs n. 74 del 2000, introdotto con l’articolo 1, Dlgs n. 87 del 2024, poi recepito attraverso l’articolo 119 TU della giustizia tributaria, in virtù del quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, nel contesto tributario, genera efficacia di giudicato in riferimento ai fatti materiali, e riguarda, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata, soltanto, alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, al cospetto della quale la sentenza penale assolutoria produce rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario contestualmente agli altri elementi di prova introdotti nell’ambito del procedimento, in dejure.it
[27] Nel diritto, le presunzioni semplici costituiscono argomentazioni logiche attraverso cui il giudice parte da un fatto conosciuto ed arriva a un fatto ignoto; non essendo definite dalla normativa, sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice, in Galgano F., Trattato di diritto civile (Vol. 2), Milano, Wolters Kluwer Italia, 2010, p. 832.
[28] Le presunzioni legali costituiscono conseguenze logiche definite dalla legge, per mezzo delle quali si presume vero un fatto non conosciuto partendo da un fatto noto o dimostrato; l’utilizzo principale è connesso all’agevolazione dell’onere della prova in un processo, esonerando chi ne beneficia dal dover definire ulteriori dimostrazioni, in Mottola M. R., La prova per presunzione, Milano, Key, 2019, p. 101
[29] Le presunzioni giurisprudenziali costituiscono regole definite a livello giurisprudenziale, sostanzialmente dalla Corte di Cassazione, che permettono di presumere un fatto ignoto a partire da un fatto conosciuto, senza che vi sia un’espressa previsione legislativa, in Auletta F., Rusciano S., Prova giudiziale civile, Torino, Giappichelli,2025, p. 155.
[30] «1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b)», in dejure.it
[31] «1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. 3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. 4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza», in dejure.it
[32] IPSOA, Pregiudizialità penale nel processo tributario: l’interpretazione costituzionalmente orientata, in www.ipsoa.it





